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MIFID II: le novità della consultazione Consob sulle modifiche al Regolamento Intermediari in materia di disciplina delle SIM

19 Settembre 2017

Avv. Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

Nell’ambito del processo di recepimento della disciplina contenuta nella Direttiva 2014/65/UE e nelle connesse misure di esecuzione europee (“MIFID II”) – nonché nel Testo Unico della Finanza (il “TUF”), come modificato da ultimo con D.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017 – lo scorso 31 luglio la Consob ha avviato una pubblica consultazione [1] per la modifica del Regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007 (il “Regolamento Intermediari”).

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 30 settembre 2017.

Le modifiche proposte dalla Consob riguardano:

a) talune disposizioni contenute nei Libri:

  1. I (in materia di fonti normative e definizioni);
  2. II (in materia di autorizzazioni delle SIM e delle imprese di investimento extracomunitarie e procedure per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in Italia da parte di imprese comunitarie);
  3. IV (in materia di prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR);

b) l’introduzione del nuovo Libro IV-bis (in materia di obblighi, di natura organizzativa e procedurale, gravanti in capo ai gestori collettivi, anche nella loro qualità di prestatori di servizi di investimento).

Le tre macro-aree interessate dalle modifiche sono [2]:

  1. procedura di autorizzazione delle SIM ed operatività transfrontaliera;
  2. ingresso in Italia da parte di imprese di investimento UE;
  3. disciplina applicabile ai gestori.

Di seguito ci si focalizzerà sulle modifiche riguardanti le SIM.

La procedura di autorizzazione delle SIM

Relativamente ai procedimenti autorizzativi per la prestazione di servizi ed attività di investimento da parte delle SIM italiane, le principali norme regolamentari modificate dalla Consob riguardano la Parte III del Libro II del Regolamento Intermediari.

Con riguardo alle istanze di autorizzazione, il nuovo art. 7 accorpa in un’unica norma la disciplina relativa alle ipotesi di prima autorizzazione con quelle di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento di ulteriori servizi ed attività di investimento – ora contenuta nell’art. 12 del Regolamento Intermediari, che verrebbe quindi abrogato – e ciò in quanto la normativa europea di implementazione della MIFID II non distingue in maniera specifica le due ipotesi.

Relativamente alla documentazione da presentare alla Consob in sede di istanza di autorizzazione, il nuovo art. 7 rinvia in toto al Regolamento delegato della Commissione del 14 luglio 2016, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e indicato nel documento di consultazione come “RTS C (2016) 4417”. In particolare, rispetto alla documentazione prevista oggi dall’art. 8 del Regolamento Intermediari, nel nuovo regime sarà necessario fornire da parte della società istante:

– informazioni generali, che includono anche l’elenco dei servizi e delle attività di investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari da fornire, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e fondi dei clienti [3];

– informazioni sul capitalee, se del caso, gli elementi comprovanti le fonti di capitale a sua disposizione, che comprendano dettagli relativi all’uso di risorse finanziarie private nonché all’accesso alle fonti patrimoniali e ai mercati finanziari [4], tutti gli accordi e i contratti relativi al capitale raccolto, informazioni sull’utilizzo effettivo o previsto dei fondi, dettagli sulle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie all’impresa;

– informazioni sugli azionisti, con specificazione di quelli con una partecipazione qualificata diretta o indiretta nonché, nel caso di partecipazione qualificata (diretta o indiretta), la documentazione richiesta dai candidati acquirenti per l’acquisizione e gli aumenti delle partecipazioni qualificate nelle imprese di investimento, in conformità alla normativa europea. Per le eventuali società azioniste che facciano parte di un gruppo, queste dovranno fornire dettagli sul gruppo;

– informazioni sull’organo di gestione e sulle persone che dirigono l’attività [5], ivi inclusi:

  • poteri delegati e funzione ricoperta nella SIM;0
  • curriculum vitae [6];
  • documentazione relativa alla reputazione e all’esperienza, quale elenco delle referenze (con i recapiti) e lettere di raccomandazione;
  • precedenti penali e le informazioni su indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti ed azioni disciplinari aperte nei loro confronti (compresa l’interdizione come amministratore d’impresa, procedure fallimentari, d’insolvenza e simili), in particolare sotto forma di certificati ufficiali o di altri documenti equivalenti [7];
  • informazioni sul rifiuto, ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un’attività commerciale o professionale, ovvero l’espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o un’associazione professionale;
  • licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;
  • informazioni su un’eventuale valutazione della reputazione e dell’esperienza in quanto compratore o persona che dirige l’attività già effettuata (compresa la data della valutazione, l’identità di tale autorità e le prove dell’esito della valutazione);
  • descrizione degli interessi [8] o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con membri dell’organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e azionisti;
  • informazioni sull’esito di eventuali [9] valutazioni sull’idoneità dei membri dell’organo di gestione svolte dal richiedente stesso;
  • informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all’esercizio delle funzioni presso l’impresa (indicazioni annuali e mensili);
  • informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei membri (indicazioni annuali);
  • elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona in questione;

– informazioni finanziarie, su:

  • piani contabili preventivi (business plan) per i primi tre esercizi finanziari [10]; ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e spiegazioni delle cifre, comprese le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività di gestione; se del caso, i calcoli delle previsioni dei requisiti patrimoniali e di liquidità dell’impresa, a norma del CRR e la previsione del coefficiente di solvibilità per il primo anno;
  • per le imprese già attive, i bilanci obbligatori a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato e subconsolidato per gli ultimi tre esercizi;
  • un’analisi dell’ambito di applicazione della vigilanza consolidata a norma del CRR;

– informazioni sull’organizzazione dell’impresa:

  • un programma delle attività iniziali per i successivi tre anni, che includa dati sui potenziali clienti, sulle attività svolte, sulle aree geografiche interessate, sui canali distributivi;
  • informazioni sui revisori dei conti della SIM;
  • la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interni della società, ivi compresi i dati personali dei capi delle funzioni interne, la descrizione delle risorse assegnate alle varie attività;
  • una spiegazione del modo in cui l’impresa intende soddisfare i requisiti prudenziali e di comportamento;
  • le informazioni sullo status della domanda presentata dall’impresa di investimento per diventare membro del sistema di indennizzo degli investitori dello Stato membro d’origine o la prova dell’appartenenza al sistema di indennizzo degli investitori, se disponibile;
  • un elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) e un elenco dei contratti conclusi o previsti con fornitori e risorse esterni (in particolare, umane e tecniche e il sistema di controllo interno) assegnate al controllo delle funzioni, dei servizi e delle attività esternalizzati;
  • le misure volte a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che sorgono nel corso della prestazione dei servizi di investimento e accessori e una descrizione degli accordi in materia di governance dei prodotti;
  • una descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attività dell’impresa, compresi i sistemi di back-up, se disponibili, e i controlli dei sistemi e del rischio nel caso in cui l’impresa intenda svolgere la negoziazione algoritmica e/o fornire un accesso elettronico diretto;
  • le informazioni sulla conformità, il controllo interno e i sistemi di gestione dei rischi (un sistema di monitoraggio, audit interni e le funzioni di consulenza e assistenza);
  • le informazioni sui sistemi per valutare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
  • i piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane (personale chiave);
  • le politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;
  • una descrizione del manuale di procedure.
La Consob, nel nuovo art. 7, co. 1-ter, ha precisato che nei casi in cui la documentazione di cui sopra sia già in possesso dell’Autorità, la società istante sarà esentata dal produrla, indicando la circostanza e la data di invio della stessa.

Con riguardo all’istruttoria della domanda, il nuovo art. 7, co. 4, introduce un termine di 10 giorni “lavorativi” (anziché di calendario) entro cui la Consob dovrà verificare la completezza dell’istanza e comunicare alla società la documentazione eventualmente mancante. Inoltre, al nuovo art. 11, co. 2, si precisa che qualsivoglia modifica di rilievo ai fini della decisione, che intervengano nel corso dell’istruttoria, dovranno essere portate a conoscenza della Consob, anziché “immediatamente”, “prima che diventino efficaci” ovvero, in caso di impossibilità, nel termine di “dieci (anziché sessanta) giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento”. Infine, cadrà il silenzio-assenso di cui all’art 11, co. 4, trascorso il quale la domanda poteva intendersi accolta, sostituito dall’obbligo per la Consob di informare la società istante circa la propria decisione di accogliere o meno l’istanza entro il termine massimo (rimasto invariato) di 120 giorni.

Con riguardo alla decadenza dall’autorizzazione, in conformità al nuovo art. 19, co. 3-ter, TUF, è stato introdotto l’art. 13, co. 2-bis, secondo cui la SIM dovrà dare avvio allo svolgimento di ogni servizio ed attività autorizzati nel termine di un anno dal rilascio dell’autorizzazione, a pena di decadenza della stessa, pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia [11]. Il nuovo co. 3-ter prevede che il termine di un anno non decorrerà o sarà interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM e riprenderà a decorrere per interno dal momento del completamento di tali accertamenti.

Con riguardo alla revoca dall’autorizzazione, il nuovo art. 20-bis del TUF prevede che tra le possibili cause vi sia l’interruzione dell’esercizio dei servizi e attività di investimento per più di sei mesi [12] e, pertanto, il nuovo art. 15 del Regolamento Intermediari prevede, insieme a tale causa, anche il caso in cui l’autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare oppure vengano meno le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione [13].

Con riguardo alla sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria [14], il nuovo art. 14 del Regolamento Intermediari prevede che nelle ipotesi in cui la SIM integri la documentazione nel corso dell’istruttoria, il termine sia interrotto, a differenza dell’attuale disciplina che prevede la sospensione. Inoltre, nei casi di richiesta da parte della Consob di ulteriori elementi informativi, il procedimento si estinguerà ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti nel termine fissato a tal fine dalla Consob, che potrebbe essere quindi inferiore ai quattro mesi previsti attualmente dalla ricezione della richiesta.

L’operatività transfrontaliera delle SIM

Il nuovo art. 26 TUF [15] disciplina in maniera articolata la prestazione da parte delle SIM dei:

  1. servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante stabilimento di succursali o agenti collegati, attribuendo alla Consob, sentita la Banca d’Italia, il relativo potere di notifica all’Autorità dello Stato ospitante (c.d. “passaporto europeo”), (i) in altri Stati UE o (ii) in Stati non-UE;
  2. servizi ammessi al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi (c.d. “LPS”), (i) in altri Stati UE o (ii) in Stati non-UE; e
  3. servizi non ammessi al mutuo riconoscimento.

In attuazione dell’art. 26, co. 8, TUF, la Consob ha introdotto la Parte III-bis del Regolamento Intermediari, nella quale ha disciplinato l’operatività transfrontaliera delle SIM.

L’aspetto più rilevante della nuova disciplina è la modifica delle competenze tra la Consob e la Banca d’Italia, derivante dal riassetto della relativa normativa primaria, in attuazione dell’art. 69 della MIFID II, in conformità al modello di vigilanza nazionale basato sul riparto di competenze tra Autorità “per finalità” (modello confermato dalla Legge di delegazione europea 2014).

In particolare, il nuovo riparto delle competenze tra Consob e Banca d’Italia ha inciso anche sulla disciplina relativa all’operatività transfrontaliera delle SIM: infatti, differentemente dal vecchio testo dell’art. 26 TUF, secondo il quale era la Banca d’Italia l’Autorità nazionale competente per la vigilanza regolamentare nonché per lo svolgimento dell’istruttoria sull’operatività delle SIM all’estero, nel nuovo regime tale compito è stato demandato alla Consob (la quale è però sempre tenuta a sentire la Banca d’Italia). Pertanto, la nuova Parte III-bis del Regolamento Intermediari andrà a sostituire la disciplina in materia di operatività transfrontaliera delle SIM, ad oggi contenuta nel “Regolamento in materia di capitale minimo e operatività all’estero delle SIM nonché deposito e subdeposito dei beni della clientela” della Banca d’Italia (il “Regolamento Banca d’Italia”) [16].

a) Stabilimento di succursali o di agenti collegati

(i) Altri Stati UE

In attuazione dell’art. 26, co. 4 e 8, lett. a), TUF, è stato introdotto il nuovo art. 16-bis del Regolamento Intermediari, relativo allo stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE da parte di una SIM, che disciplina le procedure e detta le condizioni necessarie che devono essere rispettate.

Relativamente alle informazioni necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione, l’art. 16-bis, co. 1, stabilisce che le SIM che intendano prestare servizi e attività di investimento, con o senza sevizi accessori, mediante stabilimento di succursali o agenti collegati dovranno inviare alla Consob quanto indicato all’art. 6 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che essenzialmente corrisponde a quanto previsto oggi dal Regolamento Banca d’Italia, con un livello di maggiore dettaglio [17].

Per quanto riguarda la procedura di verifica sulla completezza e la correttezza delle informazioni, nonché la notifica del “passaporto”, l’art. 16-bis, co. 2 e 3, richiama gli artt. 15 e 16 dell’Implementing Technical Standards under Articles 34(9) and 35(12) of MiFID II [18] (indicato nel documento di consultazione come “ITS YYY”), che essenzialmente corrispondono a quanto previsto oggi dal Regolamento Banca d’Italia: l’Autorità competente (i.e. Consob) dovrà immediatamente informare la SIM nel caso in cui la documentazione non sia sufficiente o non idonea e, solo una volta ottenute tutte le informazioni necessarie, potrà inoltrare le stesse all’Autorità competente dello Stato membro ospitante entro un termine di 3 mesi (il Regolamento Banca d’Italia stabilisce 90 giorni). Contemporaneamente dovrà anche essere informata dell’avvenuta comunicazione all’Autorità estera sia la SIM che la Banca d’Italia. Nel caso in cui, invece, la Consob, sentita la Banca d’Italia, intenda non notificare all’Autorità dello Stato membro ospitante le informazioni ricevute, la stessa comunicherà alla SIM i motivi del suo rifiuto entro un termine di 60 giorni lavorativi [19].

Infine, in merito all’inizio dell’operatività della SIM, risulta confermato che questa possa stabilire la succursale o l’agente collegato ed iniziare l’operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell’Autorità dello Stato membro ospitante ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro un termine di 2 mesi dalla data di trasmissione da parte della Consob alla SIM in merito alla notifica del passaporto (art. 16-bis, co. 6).

(ii) Stati non-UE

In attuazione dell’art. 26, co. 6 e 8, lett. b), TUF, è stato introdotto il nuovo art. 16-sexies del Regolamento Intermediari, relativo allo stabilimento di succursali di SIM in Stati non-UE.

Per quanto riguarda le informazioni necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione, il nuovo art. 16-sexies, co. 1, conferma lo stesso “set informativo” indicato nel Regolamento Banca d’Italia.

Relativamente alla procedura di verifica sulla completezza e la correttezza delle informazioni, nonché la notifica del passaporto, l’art. 16-sexies, co. 2, stabilisce che la verifica sulla completezza della domanda di autorizzazione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento e che, in caso di documentazione incompleta o inesatta, la SIM sarà tenuta ad integrarla entro un termine di 30 giorni lavorativi. Invece, la Consob, sentita Banca d’Italia, delibererà sull’autorizzazione entro un termine di 90 giorni “lavorativi” (e quindi non più da calendario).

In aggiunta, ai sensi dell’art. 16-sexies, co. 6, la Consob potrà:

  1. richiedere ulteriori elementi informativi (i) alla SIM, (ii) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo, (iii) al direttore generale, (iv) ai soci della SIM (v) a qualunque altro soggetto anche estero; ma anche
  2. ottenere un parere sull’iniziativa da parte dell’Autorità competente dello Stato estero ospitante.

In merito alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione, il co. 8 dell’art. 16-sexies conferma le stesse condizioni già indicate nel Regolamento Banca d’Italia [20].

b) Prestazione di servizi e attività di investimento in LPS

(i) Altri Stati UE

In attuazione dell’art. 26, co. 4 e 8, lett. a), TUF, è stato introdotto il nuovo art. 16-quater del Regolamento Intermediari, relativo alla prestazione di servizi e attività di investimento da parte di SIM in regime di LPS in altri Stati UE.

Relativamente alle informazioni necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione, il nuovo art. 16-quater, co. 1,stabilisce che dovrà essere inviata alla Consob una comunicazione preventiva indicando le informazioni di cui all’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che essenzialmente coincidono con quelle già previste dal Regolamento Banca d’Italia.

In merito alla procedura di verifica sulla completezza e la correttezza delle informazioni, nonché la notifica del passaporto, anche in questo caso è prevista la stessa istruttoria indicata all’art. 16-bis [21].

(ii) Stati non-UE

In attuazione dell’art. 26, co. 6 e 8, lett. b), TUF, è stato introdotto il nuovo art. 16-novies del Regolamento Intermediari, relativo alla prestazione di servizi e attività di investimento da parte di una SIM in regime di LPS in Stati non-UE.

Per quanto riguarda le informazioni necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento in regime di LPS, il nuovo art. 16-novies prevede che debbano essere comunicate le stesse informazioni indicate nel Regolamento Banca d’Italia [22].

Relativamente alla procedura di verifica sulla completezza e la correttezza delle informazioni, nonché la notifica del passaporto, l’art. 16-novies, co. 2, ricalca quanto stabilito dall’art. 16-sexies per lo stabilimento di succursali in Stati non-UE. Pertanto, anche in questo caso, la verifica sulla completezza della domanda di autorizzazione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento e, in caso di documentazione incompleta o inesatta, la SIM sarà tenuta ad integrarla entro un termine di 30 giorni lavorativi. Tuttavia, il termine per la delibera della Consob sulla domanda di autorizzazione sarà di 60 giorni lavorativi (entro il quale dovrà essere sempre sentita Banca d’Italia).

In merito alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione, il co. 8 conferma le stesse condizioni già indicate nel Regolamento Banca d’Italia, ma aggiunge anche la necessità che la struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM sia adeguata all’attività da esercitare.

Infine, anche in questo caso, così come previsto dall’art. 16-sexies, è attribuito alla Consob il potere di richiede ulteriori informazioni in merito allo stabilimento di succursali in Stati non-UE.

c) Attività non ammesse al mutuo riconoscimento

In attuazione dell’art. 26, co. 5 e 8, lett. b), TUF, la disciplina relativa allo svolgimento da parte di una SIM in Stati non-UE [23] di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, con o senza succursale, sarà contenuta nel nuovo art. 16-undecies del Regolamento Intermediari, il quale dispone che debba essere presentata domanda di autorizzazione alla Consob.

Nel caso di stabilimento di succursale, si applicheranno gli artt. 16-sexies, 16-septies e 16-octies, relativi allo stabilimento di succursali in Stati non-UE per la prestazione di servizi ammessi al mutuo riconoscimento, mentre per l’operatività in LPS si applicheranno gli artt. 16-novies e 16-decies.

d) Uffici di rappresentanza

Da ultimo, il nuovo art. 16-duodecies del Regolamento Intermediari prevede che le SIM possano aprire uffici di rappresentanza [24], in altri Stati UE ed in Stati non-UE, riflettendo la disciplina attualmente prevista nel Regolamento Banca d’Italia.

 

[1] Con la consultazione in esame, la Consob ha proseguito il processo di consultazione – avviato in data 6 luglio 2017 – in merito alla protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari.

[2] In considerazione del fatto che entrambe le consultazioni avviate dalla Consob hanno preceduto la pubblicazione del nuovo TUF, nella sua versione di recepimento della disciplina MIFID II, come chiarito dall’Autorità nel documento non è stata trattata la disciplina relativa alle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, in quanto “il testo del TUF contenuto nello schema di decreto legislativo di recepimento della disciplina MiFID II, per quanto attiene al regime dei Paesi terzi, potrebbe essere suscettibile di modifiche al fine di tenere conto delle osservazioni delle commissioni parlamentari di Camera e Senato nell’ambito del parere dalle stesse formulato su detto schema di decreto”. La disciplina relativa alle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche è, invece, stata confermata nel nuovo testo dell’art. 28 TUF nella medesima versione contenuta nello schema di decreto e, pertanto, la Consob potrebbe avviare una nuova consultazione su tale specifico aspetto.

[3] In tal caso, sarà necessario fornire le informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e i fondi sono detenuti da un depositario, il nominativo del depositario e i relativi contatti).

[4] Laddove la SIM rientri nell’ambito di applicazione della normativa CRR/CRD IV, le informazioni sui tipi di capitali raccolti si riferiranno, ove pertinente, ai tipi di capitale specificati dal Regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare se il capitale è composto da elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.

[5] La Consob ha specificato, nel nuovo art. 7, co. 1-bis, che la documentazione relativa agli amministratori dovrà essere presentata anche con riguardo ai sindaci, ivi inclusi quelli supplenti.

[6] Il curriculum vitae dovrà indicare l’istruzione e la formazione professionale pertinenti, l’esperienza professionale, compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona in questione ha lavorato e la natura e durata delle funzioni svolte, in particolare per le attività comprese nell’ambito inerente alla funzione richiesta. In riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, in sede di descrizione dovranno essere incluse informazioni su tutti i poteri delegati e i poteri decisionali interni e le aree operative poste sotto il suo controllo.

[7] Per le indagini in corso, le informazioni potranno essere fornite tramite autocertificazione.

[8] Gli interessi finanziari comprendono interessi quali le operazioni di credito, le garanzie e i pegni, mentre gli interessi non finanziari possono comprendere gli interessi quali i rapporti familiari.

[9] Sul punto, poiché l’art. 13 del TUF attribuisce all’organo amministrativo la responsabilità della verifica dei requisiti in capo agli esponenti aziendali, l’art. 10 dell’attuale Regolamento Intermediari non è stato modificato e, pertanto, la responsabilità della verifica dovrebbe rimanere in capo all’organo amministrativo e non essere meramente “eventuale”. Peraltro, la Consob ha precisato che l’attuale impostazione del TUF e del Regolamento Intermediari dovrà essere valutata alla luce delle Linee Guida EBA/ESMA in materia di “Assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU” attualmente in fase di finalizzazione.

[10] Comprensivi di stati patrimoniali e conti economici previsionali.

[11] Ulteriore ipotesi di decadenza è mediante apposita istanza presentata dalla SIM alla Consob; nel quadro vigente costituisce, invece, causa di revoca.

[12] Anche in questo caso, come per la decadenza, il termine non decorrerà o sarà interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM e riprenderà a decorrere per intero dal momento del completamento di tali accertamenti.

[13] Ai sensi del nuovo art. 19 TUF, le condizioni sono che:

  1. sia adottata la forma di società per azioni;
  2. la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”;
  3. la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
  4. il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
  5. vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa;
  6. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell’art. 13;
  7. i titolari delle partecipazioni indicate nell’art. 15, co. 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall’art. 15, co. 2;
  8. la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’art. 15, co. 5;
  9. siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III.

[14] Nel procedimento oggetto di “sospensione” i termini non vengono azzerati, per cui si tiene conto, nel computo dei termini, del periodo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza a quello della intervenuta sospensione e del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data di presentazione delle documentazioni o delle integrazioni o delle valutazioni tecniche richieste. Nel procedimento oggetto di “interruzione” i termini vengono azzerati e l’intero termine decorre nuovamente dal ricevimento della domanda, denuncia, dichiarazione, comunicazione o, comunque, dell’istanza regolare.

[15] Secondo la nuova formulazione dell’art. 26 TUF:

“1. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante.

2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, procede, in conformità a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata.

3. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. La Consob, sentita la Banca d’Italia, comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante l’impiego di agenti collegati in conformità a quanto previsto dal comma 4.

4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla Consob, in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d’Italia.

6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d’Italia.

7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l’esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

8. La Consob, sentita la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento: a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.

[16] Deliberazione della Banca d’Italia n. 1097 del 29 ottobre 2007.

[17] In particolare, il contenuto del programma di attività risulta maggiormente dettagliato.

[18] È opportuno evidenziare che tale ITS è ancora in fase di finalizzazione.

[19] Tale termine potrà essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi.

[20] In particolare:

  1. esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
  2. esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia e la Consob e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte della Banca d’Italia e della Consob anche attraverso l’espletamento di controlli in loco;
  3. possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale; e
  4. adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economia e patrimoniale della SIM. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero.

[21] Tali termini sono indicati agli artt. 5 e 6 dell’ITS YYY.

[22] In particolare:

  1. lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
  2. un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nello Stato non-UE; e
  3. le modalità con le quali la SIM intende operare.

[23] Rispetto a quanto previsto dal Regolamento Banca d’Italia, che disciplina la prestazione di attività diverse da quelle previste dalla disciplina MIFID in un altro Stato membro, l’art. 16-undecies disciplina la prestazione di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato non-UE.

[24] Ai sensi del nuovo art. 3, co. 1, lett. p-bis), del Regolamento Intermediari, l’ufficio di rappresentanza è la struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio e analisi dei mercati o attività similari e comunque non rientranti nella prestazione di servizi e attività di investimento (nel Regolamento Banca d’Italia la definizione prevede più genericamente che le attività svolte nell’ufficio di rappresentanza non siano “riconducibili a quelle normalmente svolte da una SIM”).

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