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Semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali del ramo assicurativo danni

5 Marzo 2015

Pubblicato dall’IVASS il Regolamento n. 8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell’art. 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Tale noma attribuisce all’IVASS il compito di provvedere, con riferimento al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese d’assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l’utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e on-line.

Il presente Regolamento si applica alla promozione, al collocamento e alla gestione da parte delle imprese e degli intermediari dei contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni, salvo il caso in cui il collocamento del contratto di assicurazione sia effettuato interamente a distanza ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

Come si legge nel comunicato stampa pubblicato in allegato, le principali novità riguardano:

– l’obbligo per gli intermediari iscritti al RUI e per le imprese d’assicurazione di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata;

– la sollecitazione all’utilizzo della firma elettronica avanzata, qualificata, digitale e grafometrica per la sottoscrizione della polizza e della documentazione relativa al contratto di assicurazione;

– la messa a disposizione del cliente, e senza oneri a carico dello stesso, degli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi;

– la possibilità di procedere alla ricezione/trasmissione di documentazione precontrattuale e contrattuale attraverso posta elettronica;

– il divieto per le imprese e per gli intermediari di chiedere al contraente la documentazione già prodotta per altri preesistenti contratti.


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