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Giurisprudenza

Diserzione assembleare del socio e liquidazione

23 Giugno 2021

Mirta Morgese, Notaio, Dottoressa di Ricerca in Impresa, Lavoro e Istituzioni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tribunale di Milano, 4 marzo 2021 – Pres. Rel. Riva Crugnola

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 2476, comma 3°, c.c. configura un’ipotesi eccezionale in cui il socio viene legittimato a far valere un diritto non proprio, ma della società, e nella specie quello al risarcimento del danno prodotto dalla negligente gestione dell’amministratore: pertanto, non può essere applicata estensivamente all’ipotesi in cui il socio agisca per far valere la responsabilità verso l’ente di un altro socio.

Non presenta alcun profilo di illiceità il comportamento del socio che diserta le assemblee, causando scientemente la paralisi dell’organo e lo scioglimento della società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2484, comma 1° n. 3, c.c., in mancanza di univoci elementi che testimonino un interesse di questi contrastante con quello facente capo alla società, non ravvisabile nella propria sopravvivenza.

Il giudizio in esame prende avvio dalla domanda risarcitoria proposta da un socio di s.r.l. verso l’altro, volta ad ottenere il risarcimento del danno che questi avrebbe prodotto al socio stesso e, in primis alla società, per averne provocato lo scioglimento, dovuto all’impossibilità di funzionare dell’assemblea, cui il socio avrebbe preordinatamente non partecipato. A detta dell’attore la dissoluzione dell’ente sarebbe stata voluta dal convenuto al fine di acquistare a prezzi vantaggiosi gli immobili di titolarità della stessa. Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, al contrario, rileva la totale infondatezza della domanda attorea, reclamando la piena liceità della propria condotta e la mancanza di frode nella partecipazione all’acquisto degli immobili sociali.

Il primo problema che i Giudici si trovano ad affrontare nella fattispecie in esame è quello relativo alla qualificazione della domanda proposta dall’attore: scartata l’idea di applicare estensivamente l’art. 2476, comma 3°, c.c., consentendo al socio di far valere una pretesa risarcitoria della società verso un altro socio, oltre che nei riguardi dell’amministratore, a causa dell’eccezionalità della norma, si giunge a ricondurre la stessa all’alveo dell’azione surrogatoria, ex art. 2900 c.c., essendo il socio creditore della società della propria quota di liquidazione.

Dopodiché, il Tribunale procede ad assimilare la mancata partecipazione alle riunioni assembleari del convenuto, con intento dissolutivo della società, al voto dato della maggioranza in sede di deliberazione di scioglimento e, quindi, fa proprio l’orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 27387/2005) secondo cui tale condotta può essere considerata abusiva soltanto se viene dimostrato un effettivo interesse divergente con quello della società in capo ai membri della compagine sociale. Diversamente, non è sindacabile la ragione economica per cui si addiviene, in modo commissivo, come nel caso esaminato dalla Cassazione, ovvero omissivo, come nell’ipotesi di cui all’esaminata sentenza, a determinare lo scioglimento della società. Infatti, un sistema normativo che abilita la maggioranza ad assumere una simile decisione (art. 2484, comma 1° n. 6 c.c.) impedirebbe, a parere dei Giudici, di ritenere che la società abbia un interesse normativamente tutelato alla propria sopravvivenza.

Facendo applicazione di tali principi, la sentenza sottolinea come gli elementi prodotti in giudizio vadano a smentire la tesi dell’attore, secondo cui il convenuto avrebbe causato lo scioglimento al solo fine di acquistare a prezzi particolarmente vantaggiosi gli immobili sociali in sede di liquidazione, evidenziando come il suo comportamento dipenda, invece, semplicemente dalla legittima volontà di far cessare un’iniziativa imprenditoriale ritenuta non più proficua. Sicché si perviene al rigetto della domanda, sia sotto il profilo del pregiudizio causato all’ente, là dove la liquidazione presenta naturalmente un costo per la società non assimilabile in alcun modo ad un danno ingiusto, sia sotto il profilo del danno patito dall’attore, relativo al minor valore della propria partecipazione a seguito della liquidazione, che i Giudici considerano illustrato in modo eccessivamente generico.

 

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