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Giurisprudenza

Riduzione del costo del credito: effetti della sentenza Lexitor nell’ordinamento italiano

19 Maggio 2020

Alberto Mager

Tribunale di Torino, 23 aprile 2020, n. 1434 – G.U. Astuni

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in esame il Tribunale di Torino prende posizione in merito agli effetti nell’ordinamento italiano della nota pronuncia Lexitor (Corte di Giustizia 11 settembre 2019 – C-383/18) in tema di riduzione del costo del credito in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento con i consumatori (art. 125-sexies TUB).

Anzitutto, il Tribunale afferma che l’interpretazione “tradizionale”, radicata nell’operatività italiana, nella parte in cui escludeva gli oneri c.d. up front dalla restituzione, va necessariamente superata: il finanziatore deve ridurre in sede di estinzione anticipata tutti i posti a carico del consumatore, come affermato dalla Corte di Giustizia. Tale statuizione è vincolante per il giudice nazionale, posto che la norma interna (125-sexies TUB) è trasposizione della regola sancita dalla direttiva (art. 16 dir. 2008/48), e deve dunque essere letta in conformità a quest’ultima come interpretata dalla Corte di Giustizia.

Inoltre, il Tribunale chiarisce che la “nuova” interpretazione dell’art. 125-sexies TUB è vincolante anche nel decidere controversie relative ai contratti già in essere, posto che nel contesto del noto arresto la Corte non ha ritenuto di limitare i suoi effetti “al futuro”, e deve escludersi al riguardo l’ammissibilità di un (ulteriore) rinvio pregiudiziale ex art. 367 TFUE.

Fermo ciò, il giudice chiarisce che, sulla base della nuova lettura dell’art. 125-sexies TUB, il cliente deve dedurre 1) che il finanziamento rientra nel campo di applicazione del credito ai consumatori, 2) l’esercizio della facoltà di estinzione anticipata e 3) il trattenimento di costi a qualsiasi titolo da parte del finanziatore. È quindi divenuta irrilevante su questo profilo la qualifica dei costi (come recurring o come up front), o l’eventuale scarsa trasparenza del testo contrattuale in merito (che determinava ex art. 1370 c.c. il loro trattamento come recurring secondo la soluzione consolidata in ABF). A fronte di specifica eccezione del finanziatore, si precisa peraltro che tale “semplificazione” processuale esplica i suoi effetti anche nei processi già pendenti, e non comporta alcun mutamento della domanda di restituzione del cliente. Il Giudice dovrà altresì pronunciare incidentalmente la nullità della clausola contrattuale (presente in quasi tutti i contratti conformati dalla precedente interpretazione) che escluda gli oneri up front dalla riduzione ex art. 125-sexies TUB.

La sentenza afferma inoltre che il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell’impresa assicuratrice). Ciò non in base all’assunzione volontaria dell’obbligo restitutorio in thesi legalmente spettante all’impresa assicurativa – assunzione che sarebbe integrata dall’Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2018, naturalmente derogabile dal finanziatore predisponente nel contesto del singolo contratto di credito (come era avvenuto nel caso di specie) – ma imperativamente in forza dell’art. 125-sexies TUB.

In chiusura, il Tribunale si esprime in relazione all’indennizzo di cui all’art. 125-sexies, comma secondo, TUB, il quale viene ritenuto funzionale a ristorare il finanziatore per l’estinzione anticipata in un contesto di calo dei tassi di mercato, e inoltre, idoneo a permettergli di recuperare eventuali spese amministrative generate dalla richiesta di rimborso.

 

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