Il Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 649 del 20 gennaio 2025 (Pres. C. Tenella Sillani, Rel. M. Corradi), si è pronunciato sulla competenza dell’ACF in caso di violazione degli obblighi informativi nella prestazione di servizi di investimento e nell’espletamento del servizio accessorio di deposito titoli in amministrazione.
Il Collegio ha rilevato, in materia di competenza dell’ABF e dell’ACF, che «– in seno al primo forum tra ABF e ACF – è stato convenuto che in via generale sia quest’ultimo competente a valutare il comportamento dell’intermediario nello svolgimento del servizio di investimento […]» e che, quindi, «sarà di norma competente l’ACF, e non l’ABF, per le domande relative al mancato rispetto di obblighi informativi gravanti sull’intermediario (riferiti alla prestazione di servizi di investimento)».
Il Collegio conferma, poi, l’orientamento granitico secondo cui «non sussiste cioè la competenza dell’ABF a decidere le controversie relative ad un contratto di deposito titoli in amministrazione quando è prevalente il profilo di investimento dell’operazione».
Nel caso di specie, un consumatore aveva sottoscritto con una banca il modulo di “apertura conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento”, lamentando successivamente il mancato disinvestimento di titoli BTP e contestando la difformità tra la documentazione contrattuale in possesso dell’intermediario e quella da lui ricevuta al momento della sottoscrizione, deducendo la violazione degli obblighi informativi da parte della banca.