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Venture Loan Agreement: chiarimenti AE sulla deducibilità delle remunerazioni

16 Luglio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 477 del 15 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale applicabile ad un contratto di contratto di finanziamento di capitale di rischio (Venture Loan Agreement).

In particolare, nel caso analizzato, il contratto di finanziamento condiziona il rimborso integrale del capitale e degli interessi alla capienza finanziaria del bilancio della società alla data di scadenza del prestito.

Meglio, il contratto prevede una remunerazione, a favore del fondo di investimento erogante, eventuale e sottoposta a condizioni determinate. Più precisamente:

  • la remunerazione viene corrisposta attraverso l’utilizzo di assets finanziari, “diversi dalla liquidità di investimento”, se presenti nell’attivo della società al momento stabilito per il rimborso, eventuale, della somma finanziata;
  • in caso di incapienza e, dunque, di remunerazione non completa, ma- assente o solo parziale, il soggetto mutuante non avrebbe nulla a che pretendere dalla società.

Nella sostanza, la corresponsione di capitale e interessi al fondo mutuante da parte della società mutuataria è vincolata alla presenza di «beni ed i proventi nella disponibilità del mutuatario diversi dalla liquidità di investimento».

Secondo l’Agenzia, poiché la remunerazione dell’apporto finanziario può essere costituita da elementi diversi dagli utili, non risultando collegata nell’an e nel quantum ai risultati dell’emittente, va escluso che lo strumento in esame possa essere qualificato come uno strumento similare alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR.

La remunerazione, dunque, risulterà deducibile nel rispetto dei principi di competenza e di previa imputazione di cui all’articoli 109 del TUIR, in combinato disposto con l’articolo 96 del medesimo TUIR. Resta fermo che, qualora fosse rilevato al conto economico l’intero onere finanziario maturato, in assenza di capienza nei menzionati «beni ed i proventi» occorrerà rilevare una sopravvenienza attiva, ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, in ragione dei «proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi …, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi».

Resta fermo che qualora i predetti «beni ed i proventi» consistano esclusivamente nei profitti annuali (i.e. utili), lo strumento dovrebbe diversamente essere ricondotto alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR con conseguente indeducibilità integrale delle relative remunerazioni.

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