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Giurisprudenza

Validità firma digitale: la verifica prescinde dal software impiegato

7 Settembre 2022

Cassazione Penale, Sez. II, 06 settembre 2022, n. 32627 – Pres. Agostinacchio, Rel. Salemme

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 32627 del 06 settembre 2022, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione (Pres. Agostinacchio, Rel. Salemme) ha affermato il principio di carattere generale secondo cui la verifica di validità della firma digitale ed anche di una semplice firma elettronica qualificata, deve prescindere dalle caratteristiche del “software” impiegato per generarle e, parallelamente, per condurre l’operazione di verifica stessa.

Infatti, poiché diverse sono (tra le sottoscrizioni) le firme digitali tecnicamente possibili ed effettivamente sviluppate, la validità della firma digitale deve essere apprezzata in funzione delle sue caratteristiche astratte di struttura, siccome codificate nell’art. 1, lett. s), D.Lgs. n. 82 del 2005, a termini del quale la firma digitale è “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica [per il] tramite [del]la chiave privata e a un soggetto terzo [per il] tramite [del]la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Irrilevanti risultano invece le impostazioni (che possono dipendere anche da meri aggiornamenti) del singolo “software” impiegato per generare una specifica firma digitale o per verificarla. 

Tali principi trovano conferma con riferimento al processo civile telematico nell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite civile della Cassazione con pronuncia n. 10266 del 27 aprile 2018, secondo cui le firme digitali “CAdES” e “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ‘.p7m’ e ‘.pdf’, nonché nell’ambito della procedura penale (Cass. n. 2784 del 20 dicembre 2021), secondo cui in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa di inammissibilità dell’appello la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell’ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CAdES sull’atto in formato “pdf” trasmesso a mezzo p.e.c.”. 

Il “software” impiegato per condurre l’operazione di verifica, quindi, non deve contenere restrizioni selettive in funzione delle caratteristiche del “software” di generazione della firma.

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