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Giurisprudenza

Validi gli acquisti telefonici di bond argentini effettuati dal soggetto delegato dall’investitore

19 Febbraio 2016

Cassazione Civile, Sez. I, 12 febbraio 2016, n. 2816

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte ha ribadito la piena efficacia della disposizione telefonica d’acquisto di bond argentini da parte di soggetto delegato da parte del cliente investitore.

Ciò in quanto:

– da un lato, «l’articolo 23 del Testo unico Finanza secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto – quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario la cui validità non è soggetta a requisiti di forma»;

– dall’altro, «l’esistenza di un mandato conferito al padre della investitrice perché provvedesse, per conto della figlia, ad impartire l’ordine è rispettosa del ricordato principio che afferma la validità dell’ordine non impartito per scritto».

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