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Giurisprudenza

Usura sopravvenuta e mancata indicazione piano di ammortamento

1 Ottobre 2025

Giulio Barbani, avvocato del Foro di Venezia

Cassazione Civile, Sez. I, 10 luglio 2025, n. 18838 – Pres. M. Di Marzio, Rel. M. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18838 del 10 luglio 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Falabella), si è pronunciata in materia di usura sopravvenuta e di mancata indicazione nel contratto di mutuo della modalità di “ammortamento alla francese”.

Con riferimento al primo aspetto, la Corte ha ribadito che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto” (così già Cass. civ., Sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675).

In particolare, nel caso di specie, i ricorrenti accordavano rilievo all’usura sopravvenuta e chiedevano che, in forza di tale superamento della soglia in corso di rapporto, fosse dichiarata la nullità della clausola, se non addirittura dell’intero contratto.

Inoltre, i ricorrenti lamentavano di non essere stati informati al momento della stipula quanto alla modalità di rimborso del finanziamento.

Richiamando Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, la Corte ha affermato che “in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese”, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.

La Corte, quindi, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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