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Giurisprudenza

TAEG: la polizza assicurativa facoltativa è inclusa

12 Giugno 2025

Cassazione Civile, Sez. I, 29 maggio 2025, n. 15114 – Pres. Di Marzio, Rel. Caprioli

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15114 del 29 maggio 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Caprioli), è tornata sul tema dell’inclusione del costo della polizza assicurativa facoltativa stipulata contestualmente al contratto di mutuo, nel calcolo del TAEG, ai fini della valutazione della natura usuraria del mutuo stesso.

Questo il sintetico principio di diritto espresso:

Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l’incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all’assicurazione) collegati all’erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l’indice che esprime la detta incidenza. 

La Corte ricorda preliminarmente che, per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644/4 C.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

Tale collegamento è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e viene presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.

Nel caso in esame, infatti, era stata accertata la contestualità fra la spese di assicurazione e l’erogazione del credito, ancorché si trattasse di polizza non obbligatoria ma facoltativa, sicché doveva presumersi che il predetto costo fosse collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato.

L’orientamento della giurisprudenza maggioritaria richiamato dalla Corte ha evidenziato dunque la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 C.p., alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.

In riferimento al caso di specie, pertanto, la Corte afferma che non ha quindi rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non siano stati inseriti i costi assicurativi nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006.

Le Sezioni Unite (n. 16303/2018) hanno affermato d’altronde che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo una particolare voce che, secondo la definizione data dall’art. 644/4 C.p., dovrebbe esservi inserita, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma la Corte richiama anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597 /2020 in tema di interessi moratori).

In conclusione, per la Cassazione la soluzione adottata dal Tribunale di merito è coerente con tali indirizzi giurisprudenziali, avendo proceduto, ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato.

Il Tribunale aveva infatti correttamente accertato che dal contratto di finanziamento oggetto di causa, il TAEG annuo degli interessi corrispettivi, comprese le spese della polizza assicurativa facoltativa, era superiore a quello soglia del periodo della pattuizione contrattuale, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale e applicabilità del disposto di cui all’art. 1815/2 C.c.

Il TAEG, infatti, ricorda la Corte, rappresenta l’indice rilevatore dell’usura, rispettando la previsione di cui all’art. 644 C.p. e del D.L. 394/2000, secondo cui “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento“.

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