La Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza pubblicata il 18 febbraio 2026 n. 3708 (Pres. Scoditti, Rel. Caiazzo) si è pronunciata in merito alla nullità per usura nei contratti di mutuo agevolato.
Nel caso di specie, una banca era stata destinataria di un riscorso ex art. 702 bis c.p.c. in quanto stipulatrice di quattro contratti di mutuo con la parte ricorrente, tra cui un mutuo agevolato, ovvero con garanzia fideiussoria rilasciata dalla Regione.
La parte mutuataria chiedeva, quindi, nel proprio ricorso, di dichiarare l’insussistenza del debito complessivo verso la banca poiché aveva già provveduto a pagare un importo superiore al capitale ricevuto e, in aggiunta, richiedeva l’accertamento di un credito alla luce della nullità di alcune clausole ritenute usurarie e anatocistiche in relazione agli interessi corrispettivi e moratori.
A seguito del rigetto del tribunale di primo grado, la Corte d’appello ha dichiarato come gli interessi corrispettivi e moratori fossero superiori al tasso soglia e perciò nulla era dovuto alla banca.
In tale contesto precisava come il finanziamento agevolato presentasse profili di omogeneità con la categoria dei mutui e non con quelli di “altri finanziamenti” (come sostenuto dalla banca nelle proprie difese) alla luce della durata del rapporto, dell’entità delle somme e della previsione del rimborso a rate costanti.
In aggiunta, evidenziava come la natura agevolata del finanziamento non escludesse l’applicazione del tasso soglia previsto per i mutui.
In tale contesto la Cassazione afferma – richiamando altre pronunce di legittimità tra cui Cass. n. 23866/2024 – come nel caso di dubbio circa la qualificazione giuridica di un contratto, il giudice debba individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto di causa da valutare con riferimento alla natura del prestito, ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero e alla dazione di garanzie personali.
Ancora, la Cassazione ribadisce la correttezza dell’interpretazione data dalla Corte d’Appello, in ordine all’applicabilità del TEGM relativo ai mutui ai contratti di mutuo agevolato, la quale aveva affermato nella propria motivazione che la presenza di un contributo a fondo perduto della Regione non fosse sufficiente a escludere l’applicazione del tasso soglia relativo.
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, poiché destinata a sanzionare la promessa di una somma usuraria dovuta in relazione ad un contratto. La mancata ricomprensione degli interessi moratori nell’ambito del TEGM, quindi, non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali.
A seguito dell’accertamento della natura usuraria degli importi deve trovare applicazione l’art 1815 co.2 C.c. alla luce del quale gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pattuita, bensì in quella dei corrispettivi dovuti lecitamente.
Nell’ambito de contratti conclusi con i consumatori, inoltre, è applicabile la specifica disciplina di settore. E’, quindi, rimessa all’interessato la scelta di quale rimedio far valere.

