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Note

Usura moratoria: verso la stabilizzazione delle posizioni espresse dalle Sezioni Unite

15 Luglio 2022

Piermaria Della Rocca, Dottore in Giurisprudenza

Di cosa si parla in questo articolo

Lo scritto esamina la decisione n. 15505/2022 della Corte di Cassazione e le sottese problematiche relative all’usura cd. moratoria, evidenziandone la continuità con la recente sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite ed il conseguente contesto di progressiva definizione e consolidamento delle reazioni dell’ordinamento al fenomeno usurario.

This paper examines the Supreme Court’s decision No. 15505/2022 and the underlying issues related to usury deriving from late payment interest, highlighting its consistency with the Supreme Court’s recent case law (decision No. 19597/2020) and the subsequent context of progressive definition and consolidation of the legal system’s responses to the usury phenomenon.


1. La decisione della Cassazione Civile, Sezione Terza, Ordinanza n. 15505 del 16 maggio 2022

Una società immobiliare si rivolgeva al Tribunale deducendo l’usurarietà delle clausole contenute in un contratto di leasing immobiliare; il giudice del primo grado rigettava le domande dell’attrice.

La Corte di Appello, riformando la statuizione del Tribunale, riteneva che gli interessi moratori erano da ritenersi usurari, utilizzando a tal fine le indicazioni relative ai criteri di calcolo da utilizzare, così come precisate dalla pronuncia della Cassazione n. 27742/2018 (sopravvenuta in corso di causa), e rideterminava la misura degli stessi interessi equiparandoli al tasso legale.

La Corte di Cassazione, adita in via principale dalla società immobiliare, ne rigettava le doglianze e, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla società di leasing, richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020 sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità e, “alla stregua di tale arresto nomofilattico”, affermava:

  • che anche la pattuizione relativa agli interessi di mora debba essere sottoposta alla valutazione di usurarietà;
  • che tale valutazione non possa essere parametrata al TSU individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una “soglia” costituita dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4;
  • che, in caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori sono dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1.

2. Usura penale e usura civile. Le reazioni dell’ordinamento nel tempo: dai codici penale e civile alla L. n. 108/1996.

Le reazioni degli ordinamenti giuridici alla pratica dell’usura hanno radici profonde.

Come rammenta la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27442/2018, la pratica dell’usura “fu sempre odiosissima (omnia conductis coemens obsonia nummis, ricorda Orazio nelle Satire, II, 9), e la sua repressione attraverso la fissazione di un saggio degli interessi invalicabile è antica quanto la nostra cultura giuridica[1].

Limitando l’attenzione alle vicende meno risalenti, nel corso degli ultimi anni, si sono susseguiti tre significativi interventi normativi (L. n. 108/1996, art. 1 del D.L. n. 394/2000, art- 2 bis comma 2 del D.L. n. 185/2008 conv. In L. n. 2/2009) e tre pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (24675/2017, 16303/2018, 19597/2020).

Ciò testimonia la costante esigenza di adeguare la risposta dell’ordinamento e di risolvere numerose problematiche, alcune delle quali generate dalle stesse sopravvenienze normative.

Nell’impianto disegnato dai codici penale del 1930 e civile del 1942, la reazione all’usura può essere così sintetizzata:

  • la rilevanza penale ai sensi dell’art. 644 c.p. presupponeva la sussistenza dello stato di bisogno della vittima e l’approfittamento dello stesso da parte del reo;
  • la reazione civile, in presenza dei medesimi presupposti (approfittamento dello stato di bisogno) risiedeva nella rescindibilità per lesione ex art. 1448 c.c., che tutelava – come tutela oggi – la qualità del consenso inciso da un evento esterno al rapporto tra i contraenti che incide sull’equilibrio tra le prestazioni contrattuali, in presenza di profittamento dell’altra parte;
  • reazione civile autonoma era nella previsione di cui all’art. 1815 comma 2 c.c., che sanciva la nullità della previsione usuraria contenuta in un contratto di mutuo, prevedendo la riduzione degli interessi dovuti alla misura legale[2].

Nel contesto descritto, si riteneva che in presenza del reato di usura fosse applicabile il rimedio civile della rescissione per stato di bisogno[3]; il rimedio di cui all’art. 1815 comma 2 prescindeva, invece, dalla sussistenza della fattispecie penale e, dunque, dall’accertamento dell’approfittamento di uno stato di bisogno, ponendosi come risposta più generale al fenomeno usurario.

Se ne inferiva, dunque, una distinzione tra usura “civile” rilevante ex art. 1815 c. 2 c.c. ed usura “penale” ex art. 644 c.p.

La disciplina così succintamente richiamata aveva evidenziato ristretti margini di operatività della fattispecie penale, rispetto all’ampio spazio sociale occupato dal fenomeno dell’usura, invero particolarmente diffuso.

La necessità dell’accertamento dello stato di bisogno della vittima e dell’approfittamento della controparte contrattuale, oltre a restringere l’ambito di rilevanza penale, mostravano criticità in merito alla prova di elementi dalla definizione scarsamente determinata.

Dal punto di vista civile, l’art. 1815 comma 2, sancendo la riduzione degli interessi usurari alla misura legale, si limitava a ripristinare l’equilibrio del rapporto, senza disincentivare significativamente la pratica usuraria.

Tali elementi di insoddisfazione della disciplina vigente furono alla base di una riflessione che sfociò nell’adozione della L. n. 108/1996.

Le modifiche di cui alla L. n. 108/1996 sono sintetizzabili come segue:

  • l’art. 644 c.p. è stato riscritto configurando il reato a prescindere dalla ricorrenza degli elementi soggetti dell’approfittamento e dello stato di bisogno, rilevanti ai soli fini dell’ipotesi residuale della cd. usura soggettiva di cui all’art. 644 c. 3 c.p.;
  • l’art. 1815 c. 2 c.c. è stato riscritto, prevedendo la nullità della clausola che prevede interessi usurari e la conseguenza che il rapporto permane senza che siano dovuti affatto interessi;
  • è stato introdotto un parametro oggettivo del tasso soglia usurario, da rilevare e pubblicare trimestralmente, con la conseguenza che sono automaticamente usurari gli interessi superiori alla soglia.
  • a seguito della modifica legislativa, la distinzione, sopra accennata, tra usura “civile” ex art. 1815 c. 2 c.c. e “penale” ex art. 644 c.p. si è risolta in un concetto unitario, stante l’identità di presupposti ai fini dell’usura pecuniaria ad interessi[4]; l’azione di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. assume invece carattere residuale[5].

L’intervento normativo ha conferito maggior semplicità nell’accertamento della sussistenza di patti usurari, rispondendo anche ad esigenze di certezza.

Rispetto a tali ultime esigenze, vale ricordare che l’introduzione di una soglia di rilevanza oggettiva non è stata priva di conflitti in sede parlamentare, contrapponendosi le visioni di chi prediligeva la possibilità di una valutazione del caso concreto[6], rispetto a quelle tese a conferire certezza a livello normativo.

3. Usura sopravvenuta: il D.L. n. 394/2000

Tuttavia, proprio sul piano della certezza, la L. n. 108/1996 ha aperto nuovi fronti di problematicità.

Invero, la formulazione legislativa non chiarisce se essa trova applicazione anche per i contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, i cui tassi ben possono divenire superiori a quello di riferimento in corso di rapporto; per cui ci si è chiesto se la valutazione di usurarietà debba riferirsi al momento della stipula del mutuo, oppure al momento di ciascun pagamento[7].

In un panorama giurisprudenziale particolarmente controverso, è stato dunque necessario un ulteriore intervento del legislatore, il quale ha fornito l’interpretazione autentica della L. n. 108/1996 con il D.L. n. 394/2000, ai sensi del quale “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

L’intervento chiarificatore ha però aperto ulteriori fronti di dibattito e contrasto.

E’ innanzi tutto risultato controverso se, con riferimento ai contratti stipulati antecedentemente alla L. n. 108/1996, la valutazione di usurarietà potesse essere operata ai sensi della normativa sopravvenuta, in relazione ad un rapporto sorto precedentemente.

Con riguardo ai rapporti sorti successivamente alla L. n. 108/1996, per i quali la valutazione di usurarietà deve essere riferita esclusivamente al momento dell’accordo, è risultata comunque discussa l’applicabilità di rimedi differenti per il caso di sopravvenuto superamento del tasso soglia in corso di rapporto.

Un primo orientamento (cfr. Cass. Sez. 3^ 26/06/2001, n. 8742; Cass. Sez. 1^ 24/09/2002, n. 13868; Cass. Sez. 3^ 13/12/2002, n. 17813; Cass. Sez. 3^ 25/03/2003, n. 4380; Cass. Sez. 3^ 08/03/2005, n. 5004; Cass. Sez. 1^ 19/03/2007, n. 6514; Cass. Sez. 3^ 17/12/2009, n. 26499; Cass. Sez. 1^ 27/09/2013, n. 22204; Cass. Sez. 1^ 19/01/2016, n. 801), dava alla questione della configurabilità dell’usura sopravvenuta risposta negativa.

Un secondo orientamento, invece, riteneva l’illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superasse tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (cfr. Cass. Sez. 1^ 12/04/2017, n. 9405), relegando la rilevanza della richiamata norma d’interpretazione autentica all’esclusione dell’applicazione delle sanzioni penali e civili di cui all’art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, ferme restando le altre sanzioni civili.

Alcune pronunce di merito, valorizzando il principio di buona fede oggettiva ed il divieto di abuso del diritto, hanno ritenuto inesigibile la pretesa di interessi formalmente dovuti, eppure divenuto eccessivo (siccome oltre soglia) al momento della richiesta.

Le Sezioni Unite sono dovute intervenire con la sentenza n. 24675/2017 per affermare il seguente principio di diritto: “Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto“.

Le questioni, così definite dalle Sezioni Unite, appaiono consolidate nella giurisprudenza successiva.

Tuttavia, non si può mancare di evidenziare che la recente evoluzione sull’allargamento del sindacato giudiziale sull’equilibrio contrattuale, come effetto dell’operare della clausola di solidarietà sociale sancita dall’art. 2 della Costituzione intesa quale clausola immediatamente precettiva[8], potrebbe condurre ad una futura rivisitazione dell’incidenza della buona fede esecutiva sui rapporti di lunga durata in corso di svolgimento, che potrebbe rilevare da varie prospettive: dalla riconduzione ad equità del tasso di interesse, sino ad ipotizzare un obbligo di rinegoziazione del contratto di mutuo.

4. Interessi moratori e cd. usura moratoria

Particolarmente dibattuta è stata l’applicabilità della disciplina sull’usura di cui alla L. n. 108/1996 alle clausole relative agli interessi moratori.

Per una tesi che si può definire estensiva, e che ha trovato accoglimento in Cassazione[9], la disciplina anti usura dovrebbe estendersi anche agli interessi moratori.

Molteplici gli argomenti addotti in tal senso.

Per un primo verso, la legge (art. 1815 c.c., art. 644 c.p.) non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, il D.L. n. 394/2000 richiama espressamente la pattuizione “a qualsiasi titolo“; anche la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della L. n. 24/2001 di conversione del D.L. n. 394/2000, ha affermato che il richiamo agli interessi “a qualsiasi titolo” rende plausibile ritenere che il tasso soglia riguardi anche gli interessi moratori.

Per altro verso, interessi corrispettivi e moratori sarebbero assimilabili anche nella effettiva funzione, genericamente reintegrativa rispetto alla sottrazione della disponibilità di capitale.

Ancora, la finalità della L. n. 108/1996, di tutelare le vittime dell’usura, deporrebbero per l’applicabilità anche agli interessi moratori, che altrimenti renderebbero, per il creditore, addirittura più conveniente l’inadempimento.

Per altra tesi, restrittiva, l’applicabilità della disciplina anti usura a tale tipologia di interessi dovrebbe escludersi[10].

In tal senso, si conferisce rilevanza decisiva alla discriminazione per natura delle varie tipologie di interessi: soltanto quelli corrispettivi avrebbero natura remunerativa del capitale; quelli moratori avrebbero natura risarcitoria, siccome liquidazione forfetaria del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.

Dal punto di vista letterale, l’art. 644 c.p., nel delineare la fattispecie del reato di usura, indica gli interessi usurari quali “corrispettivo” di una prestazione di denaro o di altra utilità.

La tesi restrittiva indica la tutela contro la cd. usura moratoria nella possibilità, per il giudice, di ridurre d’ufficio la clausola penale ad equità in caso di eccessività, ex art. 1384 c.c.[11]

La questione ha trovato una solida composizione prima con l’ordinanza n. 27442/2018, e dunque con la sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite, che hanno confermato il precedente dal punto di vista dell’applicabilità della disciplina anti usura agli interessi di mora (non senza divergenza sugli argomenti spesi per giungere alla medesima conclusione), con una rilevantissima rivisitazione in tema di saggio soglia di riferimento.

Alla pronuncia n. 27442/2018 va ascritto il merito di aver affrontato tutti gli aspetti problematici dibattuti, nel tentativo di fissare un sicuro punto di riferimento[12]; la Corte ha affermato che l’art. 2 della L. n. 108/1996 vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima prevista, sia con riferimento agli interessi cd. corrispettivi che agli interessi cd. moratori, sulla base di un’approfondita analisi di “tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l’interpretazione letterale, l’interpretazione sistematica, l’interpretazione finalistica e quella storica”.

Dal punto di vista letterale, si è osservato che né l’art. 644 c.p. c. 1, né l’art. 2 della L. n. 108/1996, né l’art. 1 del D.L. n. 394/2000 operano distinzioni tra i vari tipi di interessi, riferendosi anzi l’ultima fonte richiamata ad interessi pattuiti “a qualunque titolo”.

Dal punto di vista sistematico, si è evidenziato che interessi convenzionali moratori e corrispettivi hanno la medesima funzione di remunerare il mancato godimento d’un capitale, e che tale identità di funzione giustifica l’assoggettamento di entrambi alla legislazione antiusura[13].

In chiave finalistica, si è valorizzata la ratio della L. n. 108/1996, di superare le pregresse questioni che, in precedenza, si ponevano in giudizio allorché si trattava di accertare l’usurarietà di un patto di interesse, mediante l’introduzione di un criterio oggettivo al duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell’usura, e dall’altro il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche; in tale contesto, escludere dall’applicazione il patto di interessi convenzionali moratori sarebbe incoerente con la finalità perseguita, e condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento (che farebbe scattare la mora e consentirebbe di lucrare interessi non soggetti ad alcun limite) che l’adempimento.

Infine, a seguito di una dotta e puntuale ricostruzione storica, si giungeva ad evidenziare che, sulla base di un’esperienza millenaria, le diverse tipologie di interessi non presentano sostanziali differenze strutturali.

Così fissate le basi per una auspicata conformazione delle successive pronunce ai principi affermati, la questione veniva ciò nonostante presto rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[14].

Le Sezioni Unite giungevano a confermare il principio affermato dalla sentenza n. 27442/2018, pur parzialmente prendendo le distanze dalla molteplicità ed estensività delle argomentazioni ivi addotte.

Invero, le Sezioni unite subito precisavano di prediligere un approccio sintetico e finalistico, esplicitando di non ritenere dirimente gli argomenti letterale, storico, sistematico; di rinvenire, invece, il “criterio-guida” nella ratio del divieto di usura e nelle finalità che con esso si siano intese perseguire.

Muovendo a partire dall’esigenza primaria di tutelare il debitore al cospetto del finanziatore, le Sezioni Unite ritenevano che il finanziatore, come è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, così non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora.

Tale controllo viene attuato mediante l’applicazione della disciplina anti usura all’interesse moratorio, in quanto di maggiore tutela per il debitore, rispetto alla minor tutela apprestabile ex art. 1384 c.c. mediante il controllo del giudice sull’eccessività della clausola penale[15].

In ogni caso, quanto all’estensione delle misure anti usura ai tassi moratori, le Sezioni Unite concludevano confermando le conclusioni della precedente ordinanza n. 27442/2018, pur non condividendone l’intero apparato motivazionale.

Con la recente l’ordinanza n. 15505 del 16 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha dato continuità ai precedenti, ritenendo l’applicabilità della disciplina dell’usura alla pattuizione relativa agli interessi di mora, a tal fine limitandosi a richiamare le Sezioni Unite e dunque a decidere la causa “alla stregua di tale arresto nomofilattico”, senza altro aggiungere.

Appare dunque completato un travagliato iter che, principiato con l’ordinanza n. 27742/2018 con la quale si manifestava un’evidente insoddisfazione per la difficoltà nel ricondurre ad univocità la giurisprudenza e ci si dilungava in un dettagliato esame di tutte le questioni agitate da dottrina e giurisprudenza, dunque transitato per la sentenza a Sezioni Unte esplicitamente sintetica e concentrata sul dirimente valore conferito alle finalità della L. n. 108/1996, vede ora la Cassazione ritenere sufficiente il semplice richiamo al precedente.

5. Quale tasso soglia per gli interessi moratori?

Ricompresi gli interessi moratori nell’ambito dell’usura, emerge un ulteriore aspetto critico.

L’art. 2 della L. n. 108/1996 e le regole tecniche utilizzate per il calcolo della soglia usuraria appaiono infatti di problematica estensione agli interessi moratori[16].

L’art. 2 è chiaro nel prescrivere la rilevazione e pubblicazione del solo “tasso effettivo globale medio”, ed invero la Banca di Italia ha sempre rilevato soltanto tale tasso.

Dall’anno 2003, il D.M. trimestrale [17] riporta, in aggiunta ai tassi effettivi globali medi, una “rilevazione statistica” dei tassi di mora pattuiti e della maggiorazione media rispetto ai tassi percentuali corrispettivi[18].

Tale rilevazione statistica, inizialmente denominata “indagine” e riferita soltanto ai casi di ritardato pagamento, è dal 2017 distinta per tipologie di operazione[19] (mutui ipotecari, leasing, altri prestiti).

Ci si è domandati, dunque, se ai fini della valutazione di usurarietà dei tassi di mora occorra considerare la maggiorazione media rilevata rispetti ai tassi corrispettivi.

La L. n. 108/1996, invero, non sembra offrire spazi per ritenere legittima la fissazione di una soglia usuraria ad hoc per il tasso di mora, differente rispetto all’unica rilevazione effettivamente richiesta, avendo costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito[20].

Al riguardo, l’ordinanza della Cassazione n. 27442/2018, in un obiter dictum, sostanzialmente ritiene che il riscontro dell’usurarietà degli interessi moratori vada effettuato con riferimento al semplice tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto (senza alcuna maggiorazione né altri adattamenti), ricordando che la legge ha ritenuto di imporre al Ministro del tesoro la rilevazione dei tassi di interessi omogenei per tipo di contratto.

Su tale questione, le Sezioni Unite n. 19597/2020 hanno ritenuto di rivedere il precedente, affermando che la mancata indicazione, nell’ambito del TEGM, degli interessi di mora mediamente applicati, non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.

Invocando l’esigenza del rispetto del principio di simmetria[21], le Sezioni Unite hanno ritenuto di soddisfare tale esigenza mediante il ricorso ai criteri statistici di cui alle rilevazioni trimestrali, ove indicanti i tassi medi degli interessi moratori.

Pertanto, il tasso medio dei moratori, rilevato dai D.M. è stato ritenuto idoneo a determinare la soglia rilevante; nel caso in cui i decreti non indichino la maggiorazione media dei moratori – così è stato sino al D.M. 25 marzo 2003 – allora le Sezioni Unite ritengono che occorra (“giocoforza”) far riferimento al residuo termine di confronto costituito dal TEGM, così come rilevato[22].

Anche su tale punto, la sentenza in rassegna segue le indicazioni delle Sezioni Unite, senza riproporre in chiave problematica le questioni di diritto sottese, dandole semplicemente per sciolte mediante il richiamo al precedente.

6. Conseguenze

Ritenuta la potenziale usurarietà degli interessi mora, e stabilito il criterio tecnico matematico per operare tale valutazione oggettivamente, occorre stabilire quali siano gli effetti conseguenti al superamento della soglia limite.

Anche rispetto alla determinazione delle conseguenze, giurisprudenza e dottrina non hanno evidenziato univocità di posizioni.

L’art. 1815 c.c., così come modificato dalla L. n. 108/1996, prevede in modo netto  la nullità della clausola con cui sono convenuti interessi usurari e l’ulteriore sanzione della gratuità (“non sono dovuti interessi”).

Occorre premettere che la clausola avente ad oggetto gli interessi di mora (eventuali) è distinta rispetto a quella avente ad oggetto gli interessi corrispettivi (certi ab initio).

Si è dunque affermato[23] che la nullità della prima non interessa la seconda, rispetto alla quale la valutazione di usurarietà è autonoma.

Come chiaramente enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 21470/2017, l’art. 1815 comma 2 “intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso-soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto“, colpendo con la previsione di nullità “la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano[24].

Ciò premesso, in punto di conseguenze dell’accertata usurarietà degli interessi convenzionali moratori, l’ordinanza n. 27442/2018 della Cassazione, in un obiter dictum, ha escluso l’applicabilità dell’art. 1815 comma 2 c.c. a questi ultimi[25], muovendo dalla differenza di causa di interessi corrispettivi e moratori e ritenendo i secondi sottratti al trattamento (“…non sono dovuti interessi”) che conseguirebbe soltanto all’usurarietà degli interessi corrispettivi.

Dall’autonomia delle varie clausole previdenti interessi a diverso titolo, si fa discendere dunque la conseguenza che anche la sanzione della gratuità colpisce soltanto la tipologia di interessi qualificabili come usurari; in caso di usurarietà dei soli interessi moratori, quelli corrispettivi saranno comunque dovuti.

In pratica, secondo la pronuncia n. 27442/2018, sarebbe “ragionevole”[26], in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, attribuire gli interessi al tasso legale.

Seguendo quanto incidentalmente affermato da tale ordinanza, la successiva sentenza n. 22890/2019 ha rigettato il motivo con cui si richiedeva, in presenza di accertata usurarietà ab origine del tasso moratorio pattuito, di riconoscere la gratuità dell’intero rapporto contrattuale, estendendo l’obbligo di restituzione anche agli interessi corrispettivi/convenzionali.

Ponendosi in linea con i precedenti, le Sezioni Unite n. 19597/2020 hanno ritenuto applicarsi l’art. 1815 comma 2 c.c., senza che ciò comporti la gratuità sanzionatoria del contratto: le Sezioni Unite hanno infatti statuito che la sanzione sia da confinare alla tipologia di interessi che abbiano superato la soglia di usurarietà.

Pertanto, nel caso in cui il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento del tasso soglia – in presenza di interessi corrispettivi validi – soltanto gli interessi moratori risulteranno inefficaci, mentre ai sensi dell’art. 1224 comma 1 c.c. saranno comunque dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Le Sezioni Unite aggiungano, ad abundantiam, che tale conclusione sarebbe confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto Unionale, muovendo dall’esame della Direttiva 93/13/CEE e di alcune pronunce della Corte di Giustizia rese in casi che coinvolgevano soggetti finanziati “consumatori”, per dedurne che – come in quei casi l’usura degli interessi moratori non fa venir meno la validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi (cfr. Corte di Giustizia ù 7 agosto 2018, cause riunite C 96/16) – altrettanto è a maggior ragione nei casi in cui il soggetto finanziato non sia consumatore, e tale risultato si raggiunge tramite l’applicazione dell’art. 1224 c.c..

Invero, sul richiamo al diritto Eurounitario ed alle pronunce della Corte di Giustizia, si è osservato criticamente che la Corte di Cassazione ha frainteso le pronunce del Giudice di Lussemburgo, raggiungendo il paradossale risultato di interpretare una direttiva espressamente volta a tutelare il consumatore in danno del consumatore stesso[27].

In ogni caso, l’argomento che si potrebbe definire unionale è stato esposto ad abundantiam rispetto ad una conclusione già altrimenti raggiunta[28], sicché l’eventuale inconferenza dell’excursus non vizia la conclusione.

Conclusione che la sentenza in commento riprende e consolida, anche in questo caso con il risultato di contribuire nel quietare un panorama alquanto agitato.

7. Conclusioni

Nel contesto del mercato del credito, ad elevatissima sensibilità sociale, i cui confini con l’usura sono connotati da una storica incertezza, alimentata anche dalla proliferazione di teorie divergenti rispetto alle pronunce giudiziali, pur ove provenienti dalla Corte di Cassazione, sembra debba accogliersi favorevolmente l’ordinanza in commento, che consolida gli approdi delle Sezioni Unite e conferisce maggiori margini di certezza per orientare le azioni future dei soggetti coinvolti.

Al riguardo, merita notare che il caso in commento ha visto sullo sfondo, con il percorso dei gradi di giudizio, il susseguirsi di interventi della Corte di Cassazione che ne hanno orientato le decisioni dei vari gradi, comportando la revisione del grado precedente in accordo con la revisione degli orientamenti del Giudice di legittimità, verificatasi in corso di causa.

Proprio la rilevanza sociale del credito può indurre a ritenere preferibile il consolidamento di certezze, pur in presenza di soluzioni non sempre del tutto soddisfacenti.

D’altra parte, la difficoltà di elaborare soluzioni appaganti è largamente addebitabile al susseguirsi di interventi normativi non sempre coordinati e dalla forza vitale della giurisprudenza che, nell’evoluzione descritta, è apparsa poco propensa ad accontentarsi delle soluzioni raggiunte, per cercare continuamente nuovi assetti intorno ai quali formare stabilità.

L’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite può sicuramente conferire maggiore stabilità al sistema, anche come effetto dell’art. 374 c. 3 c.p.c.[29], e la pronuncia in commento ne è una manifestazione.

In ogni caso, auspicabile appare un intervento del legislatore di semplificazione ed ulteriore oggettivizzazione delle fattispecie usurarie.

 

[1] La Cassazione ricorda altresì che Nel diritto romano arcaico un “tasso soglia” (foenus unciarum) venne introdotto sin dal VI secolo a.C. nella legislazione tavolare (secondo quanto riferisce Tacito, Annales, VII, 16, 2). Questo tasso subì periodiche variazioni, e restò fissato nella misura del 6% dall’imperatore Giustiniano.

[2] la relazione del Ministro Gaurdasigilli così si esprimeva: “quando gli interessi sono usurai, l’importo convenuto si riduce alla misura legale, senza che sia necessario indagare, come dovrebbe farsi in base all’art. 1419 del c.c. primo comma, se il mutuante avesse consentito ugualmente il mutuo ove il mutuatario si fosse dimostrato disposto a corrispondere soro l’interesse legale. La sanzione di nullità si è limitata all’eccedenza sulla misura degli interessi legali, mantenendosi fermo, nel resto, il contratto. In tal modo si è colpito il mutuante impedendogli di godere del vantaggio usuraio che si era fatto promettere dal mutuatario, il quale, se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all’immediata restituzione del capitale ricevuto

[3] Relazione del Guardasigilli per connessione 644 e 1448

[4] Nel senso di una possibile discriminazione dei perimetri applicativi dell’usura “civile” e “penale”, cfr. E. QUADRI, La nuova legge sull’usura. Profili civilistici, in Nuova giur. civ.
comm., 1997. L’Autore ritiene che l’art. 1815 c. 2 c.c.  possa trovare attuazione anche nelle ipotesi in cui “sia assente… il sempre necessario, ai fini della configurabilità del reato, elemento soggettivo del reato stesso”.

[5] L’azione per rescissione per lesione risulta esperibile a fronte di usura pecuniaria non ad interessi e a fronte di un’usura reale.

[6] Nella relazione al codice penale, il Guardasigilli così spiegava la scelta della mancata predeterminazione degli interessi usurari: “Si è rilevato che dovrebbesi definire quando riconoscere gli interessi o altri vantaggi usurari, previsti come elementi del reato. Tale definizione non è possibile e non è necessaria. Si è fatto ricorso alla locuzione “interessi o altri vantaggi usurari”, perché appunto l’usura si nasconde nei più vari espedienti e non si realizza solo nell’alta misura degli interessi; e, d’altra parte, non si può stabilire in un codice quando la misura degli interessi raggiunga tale grado da fornire materia di usura, essendo la misura degli interessi dipendente dalle più diverse circostanze di tempo, di luogo, di persona, di rischio”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 644 c.p., proposte con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., affermando che “Poiché non è possibile stabilire a priori quando la misura degli interessi sia tale da fornire materia di usura, essendo tale misura dipendente da diverse circostanze di tempo, di luogo, di persona e di rischio, il legislatore ha seguito il saggio criterio di affidare tale valutazione all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Trattasi non già di una norma in bianco, ma di una norma che consente un giudizio di valore, come le disposizioni riflettenti gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, nelle quali la nozione di “osceno” è anch’essa collegata a molteplici circostanze, soprattutto di tempo, in relazione cioè all’evoluzione dei costumi. Ma tutto ciò… non vulnera alcun principio costituzionale” (Cass. 7 dicembre 1978).

[7] Per la rilevanza penale dell’usura sopravvenuta, cfr. B. INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso «soglia» della disciplina antiusura e al divieto dell’anatocismo, in Banca borsa tit. cred., I, 1999; contra, cfr. P. SEVERINO DI BENEDETTO, Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all’entrata in vigore della l. n. 108 del
1996, in Banca borsa tit. cred., II, 1998. GUIZZI, Congruità dello scambio e contratti di credito (Ancora una breve riflessione intorno ai rapporti tra mercato e teoria del contratto), in G. VETTORI (a cura di), Squilibrio e usura nei contratti, Padova, 2002, osserva che “ogni valutazione intesa a stabilire se il rapporto tra le prestazioni reciproche fissato dalle parti sia o meno allineato a quello che è il rapporto valutato come giusto dal mercato non può che essere condotta se non avendo attenzione al momento in cui quel rapporto viene ad esistenza”.

[8] Particolarmente significative, al riguardo, le pronunce n. 248/2013 e n. 77/2014 della Corte Costituzionale in tema di caparra confirmatoria, espressive di una tendenza a ravvisare nella solidarietà sociale una clausola immediatamente precettiva.

[9] cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 13 settembre 2019, n. 22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324

[10] Nel senso dell’estraneità degli interessi moratori a tutte le regole dell’usura, G. MUCCIARONE, Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari
tra Cassazione, Abf e Banca d’Italia, Banca borsa tit. cred., 2014.

[11] La giurisprudenza di legittimità sulla riducibilità della clausola penale eccessiva mette peraltro in luce evidenti elementi di comunione con il rilievo di usurarietà. Cfr Cass. 14 ottobre 2011, n. 21297, ai cui sensi: l’adeguatezza della clausola penale deve essere valutata al momento della firma dell’accordo; la valutazione dell’adeguatezza della penale va riferita al momento della pattuizione e non a quello del ritardo una volta già maturato; il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato – anche d’ufficio – per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela.

[12] L’intenzione della Corte di ricondurre ad univocità la giurisprudenza emerge chiaramente dalla stessa sentenza, nella parte in cui si precisa che “Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari…. Questo principio è già stato reiteratamente affermato sia da questa Corte in sede civile e penale, sia dalla Corte costituzionale. Nondimeno la constatazione di come tale principio resti non infrequentemente trascurato da parte dei giudici di merito; ed il rilievo di come esso appaia sostanzialmente incompreso con riferimento alla prassi seguita da parte degli organi amministrativi preposti a dare attuazione alle prescrizioni di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, inducono questa Corte a ripercorrerne il fondamento, la portata e le conseguenze”.

[13] La Corte critica aspramente la “tralatizia affermazione” secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori assolverebbero a funzioni diverse: remunerativa i primi, risarcitoria i secondi, bollandola come “scolastica distinzione [che] prescinde del tutto dalla genesi e dallo sviluppo storico della distinzione tra interessi compensativi e moratori”, figlia dell’abuso di poco ragionate affermazioni reiterate nel tempo.

[14] Con ordinanza del 22 ottobre 2019, n. 26946, la prima Sezione rimetteva la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, sulla questione relativa all’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori ed alle conseguenze dell’avvenuto superamento del tasso soglia.

[15] A.A. DOLMETTA, Rilevanza usuraria dell’anatocismo, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 2015, osserva che “una cosa è l’eccessività dell’onere complessivo caricato sul cliente (dove le singoli voci rilevano come mere componenti e tutto rifluisce nel risultato), secondo il focus che connota la legge sull’usura; un’altra è l’eccessività delle singole distinte voci (che, tra l’altro, è profilo senz’altro successivo), come per i moratori avviene alla stregua della norma dell’art. 1384 c.c.”.

[16] I decreti ministeriali annuali di cui all’art. 2 L. n. 108/1996 hanno demandato alla Banca di Italia la rilevazione dei TEGM (tassi effettivi globali medi); la Banca di Italia ha adottato specifiche Istruzioni per la rilevazione dei tassi praticati dagli intermediari e dalle banche, esplicitamente richiamate nei D.M. con i quali vengono pubblicati gli esiti delle rilevazioni. Dal tasso medio rilevato, tramite operazioni matematiche predefinite, si deriva automaticamente il TSU (tasso soglia dell’usura). Anche per il calcolo del TEG (tasso effettivo globale) riferito alla singola operazione contrattuale, la Banca di Italia ha definito le formule di calcolo. Dal confronto tra TEG e TSU dipende la valutazione oggettiva di usurarietà.

[17] Così l’art. 3 commi 4 e 5 del D.M. del 25 marzo 2022, con riferimento al trimestre da aprile a giugno 2022: “4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. 5. Secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”.

[18] A.A. DOLMETTA, Su usura e interessi di mora: questioni attuali, in Banca
borsa tit. cred., 2013, osserva che “il carico dei tassi moratori stabiliti in contratto andrà a confrontarsi con delle rilevazioni trimestrali di formazione posteriore”, per cui “il fenomeno in questione finisce sostanzialmente per rifluire in quello, più generale, dell’usura sopravvenuta”.

[19] Come rilevato da Cassazione n. 27442/2018 “non v’è dubbio che con l’atecnico lemma “operazioni” la legge abbia inteso riferirsi alle varie tipologie contrattuali”.

[20] A. TARANTINO, Usura e interessi moratori, in Nuova giur. comm., 2013, afferma che il TEGM “che rispecchia il normale prezzo del credito nella fase “fisiologica” del rapporto, non rappresenta un parametro adeguato per verificare l’eventuale sproporzione degli interessi di mora, che invece attengono a una fase “patologica” dell’esecuzione del contratto. Di talché è essenziale che venga fissato un apposito tasso soglia relativo agli interessi di mora”.

[21] Cfr. Sezioni unite, sentenza n. 16303 del 2018, n. 22270/2016, n. 12965/2016. Il principio esige che vi sia simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente ed il tasso effettivo globale della singola operazione.

[22] Nel caso concreto deciso dalle Sezioni Unite, appunto, il contratto era stato concluso in data tale da rendere applicabile il D.M. 22 marzo 2002, non contenente rilevazione degli interessi moratori.

[23] Antecedentemente alle Sezioni Unite n. 19597/2020, in tal senso si era espressa Cassazione n. 22890/2019.

[24] La Cassazione ha altresì precisato che “la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall’inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari“, giacchè “il mancato prodursi degli interessi dipende dall’effetto, caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem“, con la conseguenza che, ove le parti abbiano convenuto un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, “la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione… se non si comunica l’invalidità, non si comunica nemmeno l’inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell’invalidità si origina“.

[25] La Cassazione si esprime, invero, senza evidenziare granitiche certezze: “l’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile…”.

[26] Anche l’uso del termine “ragionevole” sembra rilevare la difficoltà per la Corte nell’indicare una soluzione fondata su solide basi positive.

[27] A. Stefani, Usura bancaria: ancora questioni aperte, in Contratti, 2022, 1.

[28] Cfr. “Tale conclusione è confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto Eurounitario…

[29] Art. 374 comma 3 c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 40/2006: “Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”.

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