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Tutela del viaggiatore-assicurato: contratti assicurativi per l’insolvenza degli operatori turistici

27 Marzo 2017
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS ha recentemente pubblicato una lettera al mercato (la “Lettera”) con cui l’autorità, nell’ambito (i) delle regole di settore circa la diligenza, correttezza e trasparenza nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti (art. 183 CAP) e (ii) delle rilevanti disposizioni del Codice del Turismo (art. 50), fornisce alcuni chiarimenti circa l’operatività delle coperture assicurative per i casi di default dell’operatore turistico.

In particolare, la Lettera precisa inter alia:

  • che il viaggiatore- assicurato è il solo beneficiario di detta garanzia pur essendo le condizioni contrattuali per l’operatività della stessa negoziate da soggetti terzi (organizzatore e rivenditore di viaggi/agenzia ed impresa di assicurazione) nell’ambito di polizze collettive per conto altruil’impatto dell’aggiustamento simmetrico per il rischio azionario sulla situazione finanziaria dell’impresa;
  • che assume rilevanza cruciale l’osservanza da parte delle imprese dei princìpi di diligenza, correttezza e trasparenza stabiliti dall’art. 183, comma 1, lettere a) e d) del CAP, princìpi espressamente affermati e di doverosa osservanza non solo nei confronti dei contraenti ma anche nei confronti degli assicurati;
  • taluni profili critici di portata generale rilevati, in modo tale da contribuire a creare le giuste condizioni affinché le garanzie assicurative a disposizione degli operatori del settore turistico abbiano caratteristiche tali da realizzare in maniera efficace la funzione dell’obbligo assicurativo in esame, che consiste nel fornire una protezione piena, generale ed effettiva dei viaggiatori-assicurati.

In conclusione, IVASS raccomanda alle imprese di procedere ad un riesame critico delle condizioni contrattuali attualmente in uso, rivedendone contenuti e forma sulla base di quanto in precedenza osservato, in modo da porre gli operatori del settore turistico nelle giuste condizioni per adempiere all’obbligo assicurativo previsto dall’articolo 50, comma 2, del Codice del Turismo, tenendo conto della ratio europea e interna a cui è ispirata tale norma.

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