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Giurisprudenza

Trust: l’imposta sulle successioni e donazioni si applica solo all’eventuale atto di attribuzione del bene al beneficiario

17 Settembre 2019

Avv. Andrea Maria Ciotti

Cassazione Civile, Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16700 – Pres. Chindemi, Rel. Stalla

Di cosa si parla in questo articolo

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 comma 47 del D.L. 262/2006, convertito con Legge n. 286/2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione. Infatti, per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che nel trust di cui alla Legge 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

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