WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Truffa bancaria online: il Tribunale di Parma sulla responsabilità del cliente

12 Maggio 2022

Tribunale di Parma, 27 aprile 2022 – G.U. Cicciò

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 27 aprile 2022, il Tribunale di Parma (G.U. Cicciò) ha affrontato un caso di truffa bancaria online perpetuata tramite sistema di home banking.

In particolare, nel caso di specie, il cliente aveva disconosciuto una serie di operazioni di pagamento avvenute dal proprio home banking.

La pronuncia è interessante perché rappresenta uno dei pochi casi di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, essendo il contenzioso in questa materia generalmente affrontato dall’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) (sul punto gli ultimi orientamenti analizzati anche su questa rivista: Collegio ABF di Bari, 04 aprile 2022, n. 5460; Collegio ABF di Palermo, 21 marzo 2022, n. 4692; Collegio ABF di Bologna, 14 marzo 2022, n. 4332; Collegio ABF di Bologna, 14 marzo 2022, n. 4331; Collegio ABF di Bologna, 14 marzo 2022, n. 4315).

Nel merito, il Giudice ha escluso la responsabilità della banca riconoscendo il comportamento particolarmente negligente in capo al cliente nello svolgersi della truffa bancaria online.

Rileva in tal senso l’art. 12 del D.Lgs. n. 11/2010, il quale prevede che tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate siano imputabili al cliente che abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi concernenti l’utilizzo dello strumento di pagamento contrattualmente previsti.

Della gestione dei reclami e dei ricorsi ABF in materia di frodi informatiche bancarie e pagamenti non autorizzati parleremo al webinar del 27 maggio.

Nel caso di specie, in violazione con gli obblighi contrattuali, il cliente, già 8 giorni prima dei pagamenti disconosciuti, aveva ricevuto una telefonata da un ignoto interlocutore, che si era qualificato come funzionario della banca, digitando su richiesta dello stesso alcuni dati.

Seguivano numerose altre chiamate nei giorni successivi in cui su richiesta dell’ignoto interlocutore il cliente apriva l’applicazione home banking installata sul cellulare digitando il codice utente.

Nonostante tali chiamate, il cliente aveva omesso di avvertire la banca.

La truffa bancaria è stata perpetuata secondo la modalità del c.d. vishing ossia una falsa chiamata da un sedicente operatore della banca con l’intento di ottenere i dati sensibili del conto home banking dell’utente.

Il testo integrale delle sentenza è disponibile tra gli allegati.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04

Iscriviti alla nostra Newsletter