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Giurisprudenza

Transfer princing: ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e Amministrazione

26 Marzo 2021

Stefano Bego

Cassazione Civile, Sez. V, 12 gennaio 2021, n. 230 – Pres. Napolitano, Rel. Fracanzani

Di cosa si parla in questo articolo

L’ordinanza oggetto di analisi pone l’attenzione sull’onere della prova tra Amministrazione e contribuente nell’ambito di contestazioni sui prezzi di trasferimento infragruppo, ex articolo 110, comma settimo del T.U. 22 dicembre 1986 n. 917.

Nel caso oggetto di analisi, una società operante nel settore delle tubazioni flessibili in plastica nonché capofila di un gruppo, si vedeva notificato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, in cui erano riprese a tassazione spese per il marketing, spese per la partecipazione a fiere estere e spese pubblicitarie, sostenute nell’interesse anche di altre partecipate del gruppo, a cui però non era stata ricaricata la quota parte sostenuta.

Impugnato il provvedimento, la contribuente risultava vittoriosa in entrambi i gradi di giudizio dinanzi le Commissioni adite.

Avverso tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria presentava dunque ricorso per Cassazione, lamentando, per quanto di interesse, la violazione e falsa applicazione degli articoli 109 e 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ritenendo che, differentemente dalle transazioni infragruppo aventi ad oggetto cessione di beni, in sede di scrutinio, come nel caso di specie, di prestazioni di servizi, l’Ufficio non sarebbe tenuto a dimostrare uno scostamento dal valore “normale”, dovendo provare solo l’assenza di ricarico dei costi derivanti dalle prestazioni effettuate anche a beneficio delle controllate.

I giudici di Legittimità hanno ritenuto infondata la doglianza del ricorrente, sulla base del ragionamento che segue, sostanzialmente incentrato, come in parte già anticipato, sulla ripartizione dell’onere probatorio.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, e richiamato dal Collegio (Cfr. 18392/2015; Cass. 7493/2016; Cass. 13387/2016; Cass. 20805/2017; Cass. 21410/2017; Cass. 30149/2017) in caso di operazioni infragruppo, l’onere della prova è così suddiviso: all’Amministrazione finanziaria spetta la prova dell’avvenuta operazione e che la stessa sia stata convenuta ad un prezzo inferiore a quello di mercato, senza necessità di provare che sia priva di una valida giustificazione economica e che abbia comportato un concreto risparmio di imposta, attesa la natura non anti-elusiva della disposizione; al contribuente l’onere di dimostrare che il corrispettivo sia in linea con i valori di mercato.

Nel caso di specie, l’Ufficio si è limitato a riscontrare l’esistenza dei costi in operazioni infragruppo, senza però offrire prova dello scostamento del prezzo delle prestazioni di servizi dal “valore normale”.

Pertanto, a giudizio della Corte, in assenza di prova da parte dell’Ufficio dello scostamento rispetto al valore normale non sono ravvisabili i presupposti per l’applicazione della disciplina del transfer pricing.

 

 

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