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Titoli non durevoli: consultazione IVASS sulla svalutazione in bilancio

26 Gennaio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’IVASS ha posto in consultazione delle proposte di modifica al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 relativo all’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal Dl n. 73/2022 e al regolamento ISVAP n. 38/2011 sulla costituzione e sull’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l‘assicurazione sulla vita, ai sensi dell’art. 191, co. 1, lettera l), del DLgs n. 209 /2005 (CAP).

In particolare, evidenzia l’IVASS, ad agosto 2022 il legislatore ha decretato che le imprese di assicurazione potessero valutare per l’anno 2022 i titoli non immobilizzati al valore di iscrizione nel bilancio dell’anno precedente invece che secondo il valore di realizzazione, fissando limiti alla distribuzione di utili fino alla concorrenza di tale mancata svalutazione (riserva indisponibile).

Successivamente, con il Decreto Aiuti quater, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia determinando il criterio di calcolo della riserva indisponibile, prevedendo la facoltà di dedurre dalla riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli (shadow accounting).

Scopo dell’intervento era quello di vincolare una parte minore del patrimonio delle imprese di assicurazione permettendo una più elevata distribuzione di utili.

Le modifiche in consultazione, pertanto, riguardano:

1. Modifiche al Regolamento IVASS n. 52/2022 per l’adeguamento della disciplina corrente in materia di svalutazione di titoli non durevoli alle disposizioni riportate nell’articolo 45, co. 3-decies, del Dl n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti quater, che riguardano in particolare:

  • l’articolo 2, riguardo alla data di riferimento e il bilancio intermedio;
  • l’articolo 5, sulla riserva indisponibile.
  • l’articolo 6, che introduce l’obbligo di comunicare all’IVASS anche l’eventuale proposta di distribuzione dei dividendi e di altri elementi patrimoniali.

2 . Modifiche al Regolamento ISVAP n. 38/2011 con riferimento all’individuazione dei criteri per l’individuazione dell’ammontare minimo delle attività che costituiscono il riferimento per il calcolo del rendimento della gestione separata, per rispondere ai dubbi interpretativi in materia. In particolare, la modifica ha lo scopo di chiarire l’ammontare minimo delle attività da confrontare alla riserva matematica delle polizze afferenti a una gestione separata.

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