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Tassonomia UE e sostenibilità: le FAQ su applicazione e disclosure

21 Dicembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha pubblicato due documenti riportanti le FAQ in materia di interpretazione e attuazione di alcune disposizioni del Regolamento sulla tassonomia UE e sulle disposizioni in materia di disclosure sulle attività economiche e dei beni ammissibili e allineati alla tassonomia climatica dell’UE.

Il primo documento fornisce chiarimenti sotto forma di FAQ sulle informazioni che devono essere fornite dalle imprese ai sensi del Regolamento Tassonomia e sull’allineamento delle loro attività ai sensi dell’articolo 8 del citato Regolamento e del relativo atto delegato.

In particolare, evidenzia la Commissione, l’applicazione dei criteri tecnici di screening è utile alle imprese per dimostrare l’allineamento con la tassonomia UE, ma è anche importante per individuare il potenziale di miglioramento delle attività economiche per allinearsi ai criteri individuati dal Regolamento tassonomia.

Il Regolamento SFDR richiede agli operatori dei mercati finanziari di utilizzare le informazioni sull’allineamento alla Tassonomia delle società partecipate per valutare il livello di performance ambientale dei prodotti finanziari commercializzati con dichiarazioni di sostenibilità.

La presente comunicazione contiene chiarimenti tecnici che rispondono alle domande frequenti sui criteri tecnici di screening stabiliti nell’Atto delegato sul clima.

La presente comunicazione non affronta le numerose domande e proposte riguardanti le motivazioni e le prove per la scelta dei criteri. Su queste questioni, la Commissione sottolinea che la valutazione d’impatto che accompagna l’Atto delegato sul clima contiene ulteriori spiegazioni, in particolare sull’equilibrio tra i requisiti del regolamento sulla tassonomia UE per la definizione dei criteri tecnici di screening.

Il secondo documento approfondisce e chiarisce la portata della normativa sulla disclosure di sostenibilità introdotta dal Regolamento SFDR che impone alle imprese finanziarie di utilizzare gli Indicatori chiave di prestazione (KPI)  nel calcolo del Green Asset Ratio (GAR) e del Green Investment Ratio (GIR).

Inoltre, l’SFDR, impone agli operatori dei mercati finanziari di utilizzare i KPI forniti dalle società partecipate per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari commercializzati.

Le risposte alle domande frequenti contenute nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni già contenute nella legislazione applicabile. Non estendono in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da tale normativa né introducono requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti.

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