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Tassonomia attività sostenibili UE: la proposta di semplificazione

7 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento delegato, nell’ambito del Regolamento Omnibus I, che modifica il Regolamento (UE) 2021/2178 sull’informativa sulla tassonomia relativamente alle attività sostenibili, con diverse misure per semplificarne l’applicazione.

Lo scopo, è quello di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese UE, rafforzare la competitività e preservare gli obiettivi climatici e ambientali fondamentali.

Il Regolamento sulla tassonomia (Regolamento 2020/852/UE) è entrato in vigore nel 2020 e i suoi obblighi di comunicazione si applicano dal 2022; nel luglio 2021, la Commissione ha quindi adottato un atto delegato che specifica gli obblighi di informativa delle imprese ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sulla tassonomia, per quanto riguarda le loro attività sostenibili, ammissibili ed allineate alla tassonomia.

Il regolamento delegato in questione ha in sostanza tradotto i criteri tecnici di selezione che definiscono le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, stabiliti nei Climate and Environmental Delegated Acts, in indicatori chiave di prestazione (KPI) economici quantitativi per le imprese non finanziarie e finanziarie.

Le principali misure di semplificazione proposte dalla Commissione comprendono:

  • l’esenzione, per le società finanziarie e non finanziarie, dal valutare l’ammissibilità e l’allineamento alla tassonomia, per le attività economiche che non sono finanziariamente rilevanti per la loro attività; inoltre, per le società non finanziarie, le attività sono considerate irrilevanti se rappresentano meno del 10% delle entrate totali, delle spese in conto capitale (CapEx) o delle spese operative (OpEx) di una società
  • le società non finanziarie sono esentate dal valutare l’allineamento alla tassonomia per l’intera spesa operativa, quando essa è considerata irrilevante per il loro modello aziendale
  • la semplificazione degli indicatori chiave di prestazione come il Green Asset Ratio (GAR) per le banche: in particolare, viene loro concessa la possibilità di non segnalare i KPI della tassonomia dettagliati, per due anni
  • la semplificazione dei modelli di comunicazione della tassonomia, riducendo il numero di dati segnalati del 64% per le società non finanziarie e dell’89% per le società finanziarie
  • la semplificazione dei criteri per “non arrecare un danno significativo” alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento connessi all’uso e alla presenza di sostanze chimiche.

Le misure di semplificazione stabilite nella proposta di atto delegato si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2026 e copriranno l’esercizio finanziario 2025.

Tuttavia, le imprese avranno la possibilità di applicare le misure a partire dall’esercizio finanziario 2026 se lo ritengono più conveniente.

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