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Attualità

Tassazione OICR: l’affrancamento delle quote della Legge di Bilancio 2023

Aspetti pratici, elementi del mercato e necessità di chiarimenti

18 Gennaio 2023

Francesco Assegnati, Partner, CBA

Andrea Motta, CBA
Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza le nuove disposizioni in tema di tassazione degli OICR legate all’affrancamento delle quote introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 soffermandosi sulle opportunità e sui risvolti pratici della nuova disciplina.


Nuove disposizioni in tema di tassazione degli OICR mobiliari ed immobiliari sono state introdotte dai commi 112 e 113 dell’art. 1, L. n. 197/2022 (“Legge di Bilancio per il 2023”).

In particolare, è prevista la possibilità di affrancare (“considerare realizzati” secondo il wording del comma 112) i proventi di natura finanziaria relativi alle quote o azioni degli OICR possedute alla data del 31 dicembre 2022.

Tale disposizione rappresenta una novità nel panorama fiscale Italiano, in quanto è la prima volta, dall’introduzione dell’attuale assetto normativo di tassazione degli OICR, in cui è previsto un simile affrancamento a scelta del contribuente.

Se, infatti, da un lato, il Legislatore ormai ripropone in modo sistematico le disposizioni in materia di rivalutazione delle partecipazioni in società (a tal punto da averla resa, de facto, una normativa “di sistema” sebbene via via più onerosa), dall’altro, con riferimento al mondo del risparmio gestito, e precisamente degli OICR, le norme in tema di affrancamento sono state emanate tipicamente per “accompagnare” le riforme in materia di tassazione di detti organismi.

In tal senso, si ricordano: (i) l’affrancamento “volontario” del costo fiscale delle quote previsto dal D.L. n. 138/2011, in occasione dell’innalzamento dell’aliquota di tassazione delle rendite finanziarie dal 12,5% al 20% (assolvendo in tal caso un’imposta sostitutiva del 12,5%), ovvero (ii) quello obbligatorio previsto dall’art. 32 del D.L. n. 78/2010, in occasione del passaggio al nuovo regime della trasparenza fiscale per i fondi immobiliari (imposizione sostitutiva del 5%) ovvero in adozione delle delibere di liquidazione “speciale” dei detti fondi (in tal caso applicandosi l’aliquota del 7%).

Oltre alle caratteristiche di novità rispetto al passato, la Legge di Stabilità 2023 suscita particolare interesse per la sua formulazione, in quanto, qualora interpretata in maniera “estensiva” dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria (come si dirà ultra), sarebbe applicabile alle distribuzione anche nel breve/medio periodo e non collegata, quindi, esclusivamente alla fase liquidatoria o di rimborso/cessione delle quote (a differenza, appunto, del caso delle rivalutazioni delle partecipazioni in società).

Passando in rassegna le disposizioni normative in commento, i commi 112 e 113 della Legge di Bilancio 2023 prevedono la possibilità di considerare realizzati i redditi di capitale (di cui all’art. 44 del TUIR) e quelli diversi di natura finanziaria (di cui all’art. 67 del TUIR) derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), assoggettando ad imposta sostitutiva, con aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Il contribuente esercita l’opzione per l’applicazione di tale regime attraverso apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, entro il 30 giugno 2023. In assenza di tali rapporti, l’opzione può essere esercitata, dal contribuente, nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022. La norma prevede che l’opzione non può essere esercitata in relazione alle quote di OICR immesse in rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione del cd. risparmio gestito di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997 che, come noto, determina modalità di tassazione dei proventi maturati del tutto peculiari.

Tale opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. Aspetto questo, come si dirà oltre, che necessita di opportuni chiarimenti.

L’imposta sostitutiva del 14% è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente, ovvero, qualora applicata direttamente da quest’ultimo, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e pertanto, tipicamente, entro il 30 giugno 2023.

Come in precedenza accennato, gli effetti dell’affrancamento considerano come “realizzati” i redditi di capitale ed i redditi diversi, con la conseguenza che, in caso di realizzo di plusvalori, la tassazione complessiva dell’OICR definirà un risparmio di 12 punti percentuali rispetto a quella ordinaria che, si ricorda per il caso che qui si esamina, prevede l’applicazione dell’aliquota del 26%.

Inoltre, aspetto rilevante, rispetto al regime della rivalutazione delle partecipazioni societarie[1], l’affrancamento delle quote di OICR non applica l’imposta sostitutiva del 14% sull’intero valore delle quote al 31/12/2022 (ovvero il NAV unitario delle stesse), ma solamente sulla parte che eccede “il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione, prevedendo di fatto un risparmio “netto” del 12% rispetto alla tassazione ordinaria.

Pertanto, in ipotesi di quote plusvalenti alla data del 31/12/2022, l’affrancamento delle quote degli OICR risulta particolarmente appetibile in tutti i casi di disinvestimento nel breve termine (fatte salve, ovviamente, le dovute considerazioni in ipotesi di fluttuazioni imprevedibili del mercato[2]), in quanto l’imposta “colpisce” solamente i maggiori valori non ancora realizzati (determinandosi, di fatto, un incremento del costo fiscale delle quote possedute per effetto dell’assolvimento dell’imposta).

Al contempo, la norma potrebbe risultare idonea per attuare valide politiche di pianificazione anche nelle ipotesi di riorganizzazione degli investimenti detenuti (attraverso, ad. esempio, operazioni di apporto ad altri fondi da parte degli operatori istituzionali), e questo anche considerando che l’attuale sistema di tassazione degli OICR non prevede, nella stragrande maggioranza dei casi che qui si esaminano, la possibilità di compensare “plusvalenze” e “minusvalenze” realizzate.

Di converso è necessario rilevare che in alcuni casi la rivalutazione potrebbe risultare di ridotta o nulla efficacia ad esempio per quegli OICR, tipicamente mobiliari, che investono il loro patrimonio anche – o meglio, soprattutto – in titoli di stato ed equiparati, italiani ed esteri. Per tali fondi, infatti, le previsioni di cui all’art. 26-quinques del DPR n. 600/1973 e dell’art. 10-ter della L. n. 77/1983, prevedono la tassazione effettiva sui proventi riferibili ai predetti titoli in misura pari al 12,5%[3]. Altro esempio è rappresentato dagli investimenti detenuti da investitori esteri che beneficiano di esenzioni o riduzioni convenzionali.

Inoltre, e come accennato in precedenza, necessita di chiarimenti la definizione di “categoria omogenea” di quote: un’interpretazione troppo ampia potrebbe includere quote per le quali il contribuente non individua un interesse (tipicamente, ma non esclusivamente, finanziario) ad anticipare la relativa tassazione anche valutato il residuo periodo di detenzione degli investimenti.

Infine, allo stato, risulterebbe da chiarire, proprio per l’atipicità del wording previsto dai commi 112 e 113, che, si ricorda, fa esplicito riferimento al concetto di “redditi realizzati”[4], se i proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’OICR siano coperti, o meno, dall’imposta sostitutiva assolta. Sul punto, infatti, il comma 112, riferendosi ai redditi di capitale per quanto di interesse, li considera realizzati in relazione alla cessione o al rimborso delle quote.

Infatti, se da un lato tale possibilità darebbe ampia rilevanza all’efficacia dell’affrancamento delle quote di OICR (allargando le casistiche di interesse anche ai fondi che adottano politiche di investimento “a distribuzione dei proventi” e/o che hanno scadenze di lungo periodo), dall’altro il tenore letterale della norma impone particolare cautela su tale aspetto sino a quando non saranno emanati gli opportuni chiarimenti di prassi.

In ogni caso è opportuno ricordare che si potrà sempre procedere, in coerenza con le previsioni del regolamento del fondo (se previste) con l’antergazione della fase di rimborso delle somme investite (c.d. rimborsi parziali pro-quota) rispetto a quella della distribuzione dei proventi, aspetto, questo, confermato anche dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria. In tal senso operando, l’affrancamento ovvierebbe ad ogni eventuale interpretazione della norma che dovesse considerare come rilevanti, oltre alle cessioni, solo i rimborsi delle quote.

In conclusione, la norma sembra essere di potenziale interesse, ferma restando la necessità di attendere gli opportuni chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria e, come sempre nell’ambito delle leggi di rivalutazione, di effettuare i calcoli di convenienza economico/finanziaria. In tal senso, specifica attenzione dovrà essere posta, ad esempio, dagli investitori esteri che potrebbero risultare ora “incisi”, rispetto alle esenzioni del passato, dalle modifiche alle modalità di tassazione delle plusvalenze in società ed enti “immobiliari” a partire dal 1° gennaio 2023.

 

[1] Per il quale la base imponibile di riferimento per l’applicazione dell’imposizione sostitutiva ricomprende il valore complessivo della partecipazione a nulla rilevando l’originario costo fiscale.

[2] Valutazione collegata, quindi, alla tipologia di investimento, si pensi ad esempio ai fondi immobiliari riservati certamente meno soggetti a variazioni di valore nel breve/medio periodo.

[3] Concretamente, la riduzione dell’aliquota dal 26% al 12,5% avviene nettando i proventi realizzati dall’investitore dell’OICR in costanza di partecipazione ovvero su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, della quota di proventi riferibili ai titoli di stato ed equiparati secondo le disposizioni vigenti.

[4] E non di “costo fiscale” delle quote.

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