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Tassazione dello staking di criptovalute: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

25 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 433 del 24 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione dello staking di criptovalute.

In particolare l’interpello riguarda la remunerazione relativa all’attività di staking di criptovalute, ossia del compenso in criptovalute corrisposto all’istante a fronte del “vincolo di disponibilità” delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che debba essere applicato quanto previsto dall’art. 44, comma 1, lettera h), del Tuir, ossia la tassazione dei redditi di capitale.

Tale norma, prevede che costituiscano redditi di capitale «gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto».

Di conseguenza, sono identificabili tra i redditi di capitale non solo i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche i redditi variabili stante la non collegabilità a parametri prefissati.

Come già evidenziato nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto che preveda l’impiego di capitale e, pertanto, è configurabile anche per quei rapporti che non prevedano delle prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non sussista tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le remunerazioni in criptovalute percepite dalle persone fisiche per l’attività di staking sono sottoposte a tassazione ai sensi dall’art. 44, comma 1, lettera h), del Tuir e, pertanto, se accreditate nel wallet da una società italiana, quest’ultima dovrà applicare la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600/ 1973.

Più semplicemente, sullo staking criptovalute è applicata una tassazione del 26 per cento in quanto equiparato al reddito da capitale.

Di conseguenza, la persona fisica non sarà tenuta ad indicare nel Modello Redditi tali remunerazioni in quanto la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.

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