L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 135/2025, ha fornito alcuni chiarimenti rilevanti in tema di tassazione delle plusvalenze su cripto-attività in regime di risparmio amministrato, con particolare riferimento agli obblighi documentali nei casi di trasferimento delle valute digitali, revoca dell’opzione e determinazione del costo fiscale.
In primo luogo, l’Agenzia ha ribadito che l’intermediario, in veste di sostituto d’imposta, può non considerare fiscalmente realizzativo il trasferimento di cripto-attività verso wallet esterni soltanto se viene fornita dal contribuente una documentazione idonea a provare la titolarità del wallet di destinazione.
In assenza di tale documentazione, il trasferimento è equiparato a una cessione a titolo oneroso, con tassazione dell’eventuale plusvalenza su cripto-attività.
Non è sufficiente, a tal fine, una dichiarazione resa dal cliente, neppure se videoregistrata o firmata.
Il contribuente deve pertanto produrre prove oggettive, quali attestazioni di altri intermediari, per evitare l’imponibilità del movimento in uscita.
Con riferimento poi ai depositi effettuati dal cliente sul wallet gestito dall’intermediario, provenienti da altri wallet (personali o presso altri exchange), l’Agenzia ha precisato che in assenza di documentazione oggettiva sul costo di acquisto, il valore fiscale da attribuire alle cripto-attività in ingresso è pari a zero.
Anche in tal caso non sono ammesse dichiarazioni sostitutive del cliente: l’intermediario può determinare il corretto valore di carico solo sulla base di evidenze documentali, come contabili bancarie, ricevute di acquisto o certificazioni di precedenti intermediari.
Quanto alla revoca dell’opzione per il regime amministrato, con il passaggio al regime dichiarativo, l’Agenzia ha confermato che il sostituto d’imposta resta tale fino al 31 dicembre dell’anno in cui la revoca ha effetto.
Durante questo periodo, l’intermediario è tenuto a comunicare al contribuente i valori di carico delle cripto-attività detenute e le eventuali minusvalenze residue, indicando anche l’anno d’imposta di formazione.
Tali minusvalenze potranno essere riportate in compensazione nell’ambito di altri rapporti in regime amministrato o nella dichiarazione dei redditi, entro il quarto anno successivo a quello di realizzo.
Infine, sul criterio da adottare per la determinazione della plusvalenza nell’ambito del regime amministrato, l’Agenzia ha confermato l’obbligo di utilizzare il criterio del costo medio ponderato per ciascuna categoria omogenea di cripto-attività, riprendendo il principio già consolidato per strumenti finanziari analoghi.
L’intermediario dovrà quindi aggiornare il valore medio in presenza di nuovi acquisti, a prescindere dal prezzo di vendita delle singole operazioni, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento.