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Giurisprudenza

Tassati gli atti “enunciati” nel verbale di assemblea societaria

7 Dicembre 2023

Cassazione Civile, Sez. V, 09 novembre 2023, n. 31174 – Pres. Sorrentino, Rel. Balsamo

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 31174 del 09 novembre 2023 la Sezione V della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Balsamo) ha affermato il seguente principio di diritto relativamente al regime di tassazione applicabili agli atti enunciati in un verbale di assemblea societaria.

La presenza dei soci in assemblea giuridicamente “contiene” la loro, anche individuale, qualità di “parte” degli atti “enunciati” (in relazione ad essi, in senso tecnico negoziale), secondo il canone logico ermeneutico del “più che comprende (necessariamente) il meno” e, allo stesso tempo, secondo la ratio antievasiva dell’art. 22, TUR.

Sotto questo profilo va soggiunto che non vi è alcuna “terzietà” dei soci che non sono “parti” degli atti emersi, posto che gli stessi esplicano effetti patrimoniali favorevoli per la società partecipata, sicché senz’altro anche a loro, pur in via mediata, deve essere riferito il correlato indice di capacità contributiva, conformemente al principio generale di cui all’art. 53, Cost.

Secondo quanto previsto dall’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’omessa registrazione e l’omesso versamento dell’imposta di registro quanto ai finanziamenti infruttiferi ritenuti “enunciati” nei verbali di due distinte assemblee societarie.

L’ente impugnava gli atti dell’Amministrazione finanziaria contestando l’imposizione dei verbali di assemblea.

Accolto in primo grado il ricorso dell’ente, in sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale confermava l’imposta di registro contestata, ritenendo che i verbali assembleari avessero deliberato la sottoscrizione del versamento a titolo di finanziamento soci, deliberazione assunta ed eseguita dai soci senza ulteriori formalità.

Tale posizione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ricordato che la delibera assembleare ben può costituire la fonte dell’obbligazione del singolo socio a condizione che sia redatto secondo la modalità legale e dunque se la delibera “approva la sottoscrizione di versamenti in favore della società, a titolo di finanziamento infruttifero di interessi” può concludersi che essa contiene l’enunciazione di un finanziamento erogato, così come statuito dalla sentenza censurata.

Inoltre, riprendendo il proprio orientamento, la Cassazione evidenzia come, rispetto alla nozione di “atti enunciati” di cui al citato art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, il dato normativo letterale «parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione» debba essere interpretato in senso “lato” e non “contrattualistico”, ovvero quali soggetti rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti contenuti nell’atto di “emersione”.

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