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Giurisprudenza

TAN: ricavabile dal TAEG e dagli altri elementi del contratto

18 Febbraio 2026

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. III, 06 gennaio 2026, n. 290 – Pres. P.A.P. Condello, Rel. A. Pellecchia

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 290 del 6 gennaio 2026 (Pres. P.A.P. Condello, Rel. A. Pellecchia), si è soffermata sulla possibilità di determinare il TAN dal TAEG o da altri valori indicati nel contratto.

In particolare, ha affermato che “il TAN di un finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto, sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 c.c., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi”.

Il caso vedeva una persona fisica stipulare con un intermediario finanziario un contratto di finanziamento con rimborso rateale a tasso variabile, nel quale non era indicato il TAN ma nondimeno erano riportati:

(i) l’indice di riferimento delle rate e l’indice inziale che fungeva anche da indice minimo applicabile

(ii) il TAEG e vari oneri accessori in misura fissa

(iii) il piano di ammortamento alla francese, a rate posticipate e costanti. Nel piano, peraltro, erano indicati il numero delle rate e, per ciascuna, il numero, la scadenza, l’importo complessivo della rata, la quota capitale, la quota di interessi e il capitale residuo.

Avvalendosi di una clausola risolutiva espressa, l’intermediario risolveva anticipatamente il contratto e domandava al cliente il pagamento del residuo.

Quest’ultimo, quindi, agiva in giudizio al fine di far dichiarare, previo accertamento dell’omessa indicazione del TAN, la nullità parziale del contratto e la conseguente applicazione delle condizioni sostitutive di cui all’art. 117, comma 7, lett. a), TUB.

Se il giudice di primo grado accoglieva le doglianze del cliente, il giudice d’appello ne riformava la pronuncia ritenendo che il TAN si potesse desumere agevolmente dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, che riportava tutti gli elementi a ciò utili: il numero delle rate comparato con il capitale iniziale e l’ammontare degli interessi calcolati sulla singola rata. 

La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia d’appello impugnata dal cliente, ribadendo che “In tema di contratti bancari, la finalità perseguita dalle specifiche normative di settore, ed in primis dall’art. 117 t.u.b., di consentire al cliente l’eliminazione di asimmetrie informative esistenti rispetto all’intermediario che è un operatore professionale nel settore bancario e finanziario, può essere attuata non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso d’interesse o del TAN, utile alla determinazione del medesimo, ma anche attraverso il richiamo, nel contratto, a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso”.

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