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Giurisprudenza

Sussiste in capo all’intermediario finanziario un obbligo di informazione di tipo continuativo

5 Luglio 2018

Laura Colombo, Laghi Leo Spangaro

Cassazione Civile, Sez. I, 18 giugno 2018, n. 15936 – Pres. Giancola, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su una controversia in materia di danno da investimento in obbligazioni Lehman Brothers, ribadisce il principio secondo cui gli obblighi informativi in capo all’intermediario perdurino anche in corso di esecuzione del rapporto.

Tale obbligo d’informazione di tipo continuativo risulta fondato non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore (come l’art. 21 TUF, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che i soggetti abilitati devono “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”, ma anche sugli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. È infatti determinante per l’investitore entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a far comprendere l’iniziale grado di rischio collegato all’investimento, ma che consentano anche di assumere le scelte relative alla successiva gestione dello stesso, così da impedire gravose perdite per l’investitore in caso di svalutazione del titolo acquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo (principio affermato già dalle Sezioni Unite, n. 26725 del 2007).

Nel caso di specie, il cliente, in epoca successiva all’acquisto, era venuto a conoscenza della difficile situazione della società emittente i titoli obbligazionari ma non aveva provveduto a liquidare il proprio investimento, anche a causa delle rassicurazioni dell’intermediario. L’inadempimento dell’intermediario è duplice: in primo luogo per non aver esplicitato con chiarezza la situazione del titolo e del mercato all’investitore, che aveva infatti appreso tali informazioni da fonti diverse. In secondo luogo, per essersi limitato a riconfermare le informazioni originariamente fornite, mancando qualsivoglia diligente approfondimento nonostante le ripetute sollecitazioni ricevute dal cliente. A parere della Corte di Cassazione, la Corte territoriale aveva quindi correttamente accertato la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento dell’intermediario e danno subito dall’investitore.

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