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Superbonus: chiarimenti AE sulla fruizione per un condominio composto da più edifici

14 Gennaio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 23 del 13 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per interventi effettuati da un condominio composto da più edifici.

Con riferimento agli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1, lett. a), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico.

Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi. Resta fermo che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi ” trainati” sulle abitazioni, è riservata ai soli condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.

Ai fini dell’applicazione del Superbonus è inoltre necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.

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