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Superbonus: l’AE sulla fruizione da parte di enti per la gestione dell’edilizia sociale

8 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 162 dell’8 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per interventi realizzati da enti di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni.

In particolare, l’istante rappresenta di svolgere le attività tipiche degli ex IACP e di gestire, tra l’altro, immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni, per i quali intenderebbe eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico.

Sul punto, evidenzia l’Agenzia, L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute, tra l’altro, dagli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

L’applicazione delle citate disposizioni normative presuppone, quindi, l’esistenza di due requisiti:

  • soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Pertanto, sottolinea l’Agenzia, in base a quanto rappresentato e nel presupposto che l’istante eserciti le attività tipiche degli ex IACP attribuite alle Agenzie territoriali, lo stesso possa rientrare tra i soggetti destinatari del Superbonus, ai sensi del citato comma 9, lett. c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Inoltre, continua l’Agenzia, l’istante potrà beneficiare dell’agevolazione in parola anche se gli interventi riguardano immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di funzioni tra i comuni costituenti il consorzio, non assume rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in commento, la circostanza che sia stato costituito un consorzio di Comuni.

Della cessione dei bonus fiscali e della loro gestione nellattività bancaria parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 marzo. Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.

SESSIONE ANTIMERIDIANA

Superbonus, Ecobonus e altri Bonus fiscali «edilizi»

  • tratti essenziali della fattispecie normativa nel Decreto Rilancio
  • presupposti della compensazione e natura degli interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  • massimali di detraibilità e tipologie di intervento ammissibili
  • profilo soggettivo di appartenenza del committente e modalità temporale di ripartizione della detrazione
  • contributo sotto forma di sconto e cessione del credito d’imposta

Antonio Borrelli, Partner, PwC TLS; Rocco Mottolese, Director, PwC TLS

Cessione dei bonus fiscali e attività di concessione di finanziamenti ex artt. 10 e 106 TUB

  • concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e attività ammesse al mutuo riconoscimento: le cessioni pro soluto e il Decreto Mef 2 aprile 2015
  • attività seriale di acquisto crediti e qualificazione nel diritto vivente
  • atto di cessione e causa credendi: (i) anticipazione finanziaria, (ii) diritto alla restituzione capitale e interessi, (iii) differimento temporale
  • smobilizzo dei crediti fiscali e peculiarità dell’operazione: visibilità nel cassetto fiscale, rischio di credito e insolvenza del debitore

Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Trento

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