La Cassazione si è di recente pronunciata con sentenza n. 5616 del 12 marzo 2026 (Pres. Di Marzio, Rel. Campese) in merito all’onere della prova sulla nullità di clausole del contratto di conto corrente in assenza della sua produzione in giudizio.
In particolare, il ricorrente in Cassazione lamentava come la sentenza impugnata fosse in contrasto con la pronuncia di legittimità, Cass. 2453/20, secondo cui nelle domande di ripetizione dell’indebito per nullità delle condizioni contrattuali, con la produzione degli estratti conto il correntista assolve l’onore di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza della causa debendi.
In tal modo, quindi, secondo la citata sentenza di legittimità, non v’è la necessità di produrre i contratti di cui nega l’esistenza. E’ quindi ammissibile l’azione di ripetizione in assenza di documentazione contabile completa.
Per la riportata Cassazione, in caso di mancanza della forma scritta e quindi di contestazione da parte del correntista di condizioni non contrattualizzate, causante la nullità del rapporto, non rileva il mancato esperimento dello strumento di cui all’art 119 TUB (ovvero quello che consente al correntista di ottenere la copia della documentazione bancaria). L’assenza dei contratti produce, infatti, nullità del rapporto rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
Alla luce del ricorso presentato, la Corte ribadisce le conclusioni della Corte d’appello facendole proprie.
In particolare, colui che lamenta la nullità delle clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti per ottenere la ripetizione delle somme richieste, ha l’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali ritenute nulle tramite la produzione in giudizio del contratto di conto corrente.
La parte che agisce è, infatti, tenuta ad allegare le circostanze a sostegno della propria deduzione.
Nel caso di specie, gli attori avevano dedotto in giudizio l’esecuzione del rapporto di conto corrente e dell’apertura di credito (dandolo quindi per scontato nella sua esistenza) e dunque la mancata allegazione del contratto non può essere interpretata nel senso di assenza di alcun documento scritto. Anzi, le parti hanno chiesto l’esibizione del contratto al giudice di primo grado, ammettendo, così, l’esistenza di un documento in forma scritta.
Ai sensi dell’art. 2697 C.c., infatti, la prova dell’insussistenza di una causa dell’attribuzione patrimoniale grava sull’attore dell’azione di ripetizione anche se si tratta di prova di un fatto negativo.
Il correntista ha, inoltre, un duplice onere probatorio: sia in merito agli avvenuti pagamenti che in merito all’assenza di una valida causa debendi.
Sussistendo tale onere della prova anche in caso di negatività dei fatti oggetto di prova e quindi in presenza dell’impossibilità della materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, l’attore può dimostrare il fatto tramite un altro fatto positivo a contrario o attraverso presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
La Corte d’appello richiamata dalla Cassazione precisa che “il cliente, che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.
Nel caso di specie, infatti, il conto corrente risultava essere stato stipulato prima dei precedenti 10 anni dall’esercizio dell’azione di ripetizione, con conseguente venir meno del dovere della banca di consegnare copia della documentazione al cliente. Da ciò deriva la sussistenza dell’onere di conservazione in capo anche al correntista.
Alla luce di quanto sopra, non sussiste violazione del 2697 C.c., la quale risulterebbe giustificabile solo in presenza dell’attribuzione dell’onere probatorio in capo a soggetto diverso da colui che ne è gravato.
Dal punto di vista processuale si evidenzia come, nel caso di specie, il consigliere delegato, alla luce della supposta inammissibilità del motivo formulato, avesse proposto definizione anticipata della controversia ex art. 380 bis C.p.c. In tale contesto, le parti, a seguito della richiesta di tale ricorso non avevano presentato le memoria ex art. 380 bis 1 C.p.c.
La Corte ha concluso, quindi, dichiarando inammissibile il ricorso e precisando come nel caso di specie si fosse verificato abuso del diritto.

