Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16 giugno 2025 (Rel. Ragozini), si è pronunciato in particolare sull’estensione temporale dell’obbligo di consegna da parte della banca dell’estratto conto bancario e della relativa documentazione contrattuale.
In particolare, il Tribunale chiarisce che il termine di decorrenza decennale della prescrizione per il diritto alla consegna della documentazione relativa allo svolgimento del rapporto contrattuale (tra cui gli estratti conto), ex art. 119 TUB, decorre non dal momento del compimento delle singole operazioni, ma dalla chiusura del rapporto contrattuale fra cliente e banca.
Sul diritto alla consegna della documentazione bancaria ex art. 119 TUB
Il Tribunale ricorda preliminarmente che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari, tra cui l’estratto conto bancario, ha la consistenza di diritto soggettivo a sé stante e trova fondamento:
- nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell’esecuzione del rapporto, ex art. 1175 C.c.
- nell’art. 119, c. 4, T.U.B., secondo cui “il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
La pretesa è configurata in termini assoluti, senza alcun collegamento all’uso che il soggetto intenda fare dei documenti: pertanto, il diritto alla consegna dei documenti è un diritto sostanziale autonomo, che trova fondamento nei principi generali di trasparenza e buona fede cui è ispirato il nuovo ordinamento bancario.
Il Tribunale osserva peraltro che il diritto del cliente ha ad oggetto un dato: il documento è semplicemente la forma, in quanto è ciò che contiene in realtà l’effettivo bene giuridico richiesto, ovvero il dato conoscitivo, e tale supporto potrebbe anche essere meramente informatico.
In un contesto di dematerializzazione sempre più diffuso, le società, sulla base dell’id quoad plerumque accidit, sono chiamate e necessitate ad un efficiente sistema di registrazione informatizzato che porti alla creazione, sin dall’originale, di un “documento informatico”, non più analogico.
Il concetto di richiesta di “copia” delle registrazioni delle movimentazioni è quindi ormai sinonimo di richiesta di nuova estrazione di dati da parte della banca, finendo per essere il documento cartaceo da consegnare, una della molteplici modalità con cui può essere adempiuto l’obbligo informativo, ben potendo la banca avvalersi di distinto supporto quale ad esempio di natura informatica.
Sull’obbligo di consegna dell’estratto conto bancario oltre i 10 anni
Per il Tribunale, se la banca ha l’obbligo di attuare quei comportamenti che, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte, la semplice estrazione di dati informatici, può essere attuata ben oltre il decennio, con nessuna forma di aggravio per la banca che, tra l’altro, procede all’informatizzazione del dato man mano che viene ad esistenza durante lo svolgimento del rapporto, potendo poi alla cessazione, procedere in ogni momento, alla lettura di ogni dato, anche se risalente ad oltre un decennio.
L’incipit dell’art. 119 TUB impone un dovere generalizzato alla banca in ogni momento, anche alla scadenza del contratto, di effettuare “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”: non solo il dovere di informazione, prescinde dall’operatività del contratto, ma attiene allo svolgimento del rapporto da comunicarsi in modo “chiaro”; ed il dovere di chiarezza, in tema di operazioni contabili – chiosa il Tribunale – altro non significa che completezza.
Per delucidare il cliente in modo comprensibile, chiaro, su di un saldo finale o parziale, può essere necessario indicare tutte le operazioni attive o passive che concorrono a formare il saldo positivo o negativo.
Se l’obbligo di consegna sussiste anche alla fine del rapporto, “alla scadenza del contratto” il dovere di chiarezza ovvero completezza, impone la comunicazione degli estratti conto relativi all’intero periodo di svolgimento, a prescindere dalla durata: il correntista o chi subentra nella sua posizione, si pensi all’erede anche a distanza di molti anni dall’accensione del rapporto, ha diritto ad avere le informazioni sul rapporto e sul suo svolgimento.
A fronte di questo generalizzato diritto, l’art. 119 TUB, al c. 4 introduce un’ipotesi specifica, distinta, per cui viene introdotto, e solo per essa, uno specifico dies a quo per il limite temporale: qualora il cliente abbia interesse ad ottenere copia di documentazione inerente “singole operazioni”, può ottenerle, purché siano state “poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Per il Tribunale, in sostanza, il concetto di bene giuridico “documentazione inerente singole operazioni” deve essere tenuto distinto dalle comunicazioni periodiche, di cui gli estratti conto rappresentano una specie, sicuramente la più rilevante: e per tali comunicazioni nessuna limitazione risulta dettata perché appunto, devono necessariamente riguardare l’intero svolgimento del rapporto, possono essere richieste anche a scadenza di esso e da categorie di soggetti che possono anche subentrare a rapporto in corso in virtù di eventi anche fisiologici che accadono anche a distanza di molto tempo, come tra l’altro la successione nel rapporto mortis causa.
In conclusione, l’interpretazione letterale e logica della norma induce il Tribunale a ritenere che la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla consegna di informazioni complete sullo svolgimento del rapporto (estratti conto ed informazioni sui dati del contratto e copia dello stesso) decorra unicamente dalla chiusura del rapporto, a meno che non attenga a singole operazioni.
La copia di singole operazioni, si riferisce a qualcosa di diverso dallo svolgimento del rapporto che, per definizione, reca tutte le operazioni avvenute nel rapporto banca – cliente in merito ad uno specifico contratto: per singola operazioni può ad esempio riferirsi a copie di assegni tratti sul conto oppure a copia degli ordini di bonifico eseguiti a singoli versamenti etc.
Sull’infondatezza del richiamo all’art. 2220 C.c.
Il Tribunale segnala che quella parte della giurisprudenza che adotta la tese contraria, ovvero secondo cui la prescrizione decennale decorre dal compimento delle singole operazioni, da intendersi anche estratti conto, fa perno altresì sull’art. 2220 c.c., facendo rientrare (erroneamente per il Trbunale) il concetto di estratto conto bancario all’interno delle scritture contabili, il cui obbligo di conservazione è decennale.
Il Tribunale osserva tuttavia che:
- l’art. 119 TUB è una norma speciale che disciplina i rapporti bancari, mentre l’art. 2220 c.c. regolamenta tutti i soggetti che sono tenuti a contabilità
- l’art. 2220 c.c. fa decorrere i 10 anni dalla data dell’ultima registrazione, che si sovrapporrebbe all’ultima operazione e quindi alla chiusura del contratto di conto corrente
- gli estratti conto non sono immediatamente riconducibili alle scritture contabili: l’art. 2423 c.c. indica infatti il bilancio come l’insieme unitario e inscindibile di documenti composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa; nessuno di tali documenti racchiude tutti gli estratti conto della banca rispetto la moltitudine di clienti, ma i dati sintetici e complessivi che da essi si estraggono.
L’alterità tra estratto conto bancario e scrittura contabile è dimostrata inoltre:
- dall’art. 50 TUB che, ai fini del decreto ingiuntivo, richiede una certificazione di conformità degli estratti proprio alle scritture contabili, quindi un quid pluris che rende conforme alle scritture un distinto documento
- dal disposto dell’art. 14 c. 10 della L. 183 del 12/11/2011, che consente in talune ipotesi di sostituire la tenuta delle scritture contabili proprio con gli estratti conto.
Che il dovere di conservazione decennale non si applichi agli estratti conto – considera infine il Tribunale – lo afferma indirettamente anche la consolidata giurisprudenza di legittimità che impone il deposito degli estratti conto sin dall’apertura del conto (a prescindere dalla sua durata), ai fini della prova, laddove la banca agisca in giudizio per l’adempimento dell’obbligo del correntista di corrispondere la somma a debito indicata nel saldo finale.