Il MIMIT ha pubblicato delle indicazioni in merito alle criticità operative e di vigilanza connesse alla gestione dell’Imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) su polizze vita estere intestate fiduciariamente.
La problematica esposta al Ministero concerne il caso di polizze vita estere in cui l’impresa assicurativa non opera come sostituto d’imposta e l’IVCA deve essere materialmente versata dal contraente/assicurato; se, tuttavia, la polizza è intestata fiduciariamente alla società fiduciaria, la stessa effettua il versamento in nome proprio, ma per conto del fiduciante.
Ne deriva che la provvista è del fiduciante, il versamento viene effettuato dalla società fiduciaria tramite F24 e il credito d’imposta risultante è intestato formalmente alla fiduciaria, benché sia sostanzialmente del fiduciante.
Quando la polizza giunge a scadenza o è riscattata, l’imposta sostitutiva sui redditi da capitale deve essere calcolata dalla fiduciaria (non essendoci sostituto d’imposta estero) e siccome l’IVCA versata annualmente eccede quasi sempre tale imposta finale, si genera un credito d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 41/E/2012, ha chiarito che l’eccedenza d’imposta deve essere restituita al contribuente sostituito e che la fiduciaria può recuperare il credito mediante, compensazione, rimborso o riporto.
Tuttavia, basandosi su quanto stabilito da tale circolare, siccome il credito rimane intestato alla fiduciaria, il recupero avviene con le sue posizioni erariali (mod.770/F24) e un tale meccanismo non consente una piena tracciabilità verso il singolo fiduciante.
Tale soluzione crea numerose criticità rispetto al D.M. 16.01.1995, tra cui la possibile violazione del divieto di compensazione incrociata, del divieto di assumere impegni finanziari e dell’obbligo di operare solo con provvista preesistente.
Per il MIMIT, aderendo alla soluzione di Assofiduciaria (nota del 07/03/ 2014), l’eccedenza IVCA può essere considerata un credito “cedibile” al contraente (o ai suoi eredi) tramite certificazione del sostituto.
Il contribuente/fiduciante, quindi, potrà inserire il credito nel Modello Redditi PF, Quadro RM a seguito della certificazione della fiduciaria (nel caso di specie la SER-FID), destinato alle imposte sostitutive, ai crediti conseguenti e ai crediti rimborsabili ex art DPR/1973.
In conclusione:
- l’eccedenza IVCA può essere attribuita al contraente o ai suoi eredi tramite certificazione del sostituto (la fiduciaria) che deve impegnarsi anche a non chiedere il rimborso in proprio
- il contribuente/fiduciante o l’erede può indicare tale credito nel Modello Redditi PF – Quadro RM, oppure chiedere il rimborso ex art. 38 DPR 602/1973.

