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Giurisprudenza

Sull’imputazione ridotta del reddito al socio di società a ristretta base partecipativa

25 Marzo 2022

Riccardo Mezzi, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 02 Aprile 2021, n. 9137 – Pres. Napolitano, Rel. Fraulini

Di cosa si parla in questo articolo

Con riferimento alla presunzione di distribuzione di utili ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, la limitazione percentuale con cui gli utili della società concorrono a formare il reddito del socio ex art. 47, comma primo del TUIR (vigente ratione temporis) opera unicamente con riferimento ai redditi regolarmente dichiarati dalla società in un documento contabile; di conseguenza, i maggiori utili extra-bilancio accertati sono da imputare in misura piena.

Così la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, depositata il 2 aprile 2021, ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Veneto (C.T.R. Veneto), che aveva ritenuto applicabile detta limitazione anche agli utili di natura extracontabile accertati dall’Amministrazione finanziaria in capo ad una società e, successivamente, imputati al socio per trasparenza.

In particolare, la vicenda in esame traeva origine dalla notifica, ad una società e al detentore al 99% delle quote sociali, di tre avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006, 2007 e 2008, con i quali l’Amministrazione finanziaria imputava all’ente maggiori utili, da cui conseguiva – a parere dell’Ufficio – la loro diretta attribuzione al socio, con concorrenza integrale alla formazione del reddito di quest’ultimo.

La C.T.R. Veneto, interpretando l’art. 47, primo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) allora vigente, concludeva a favore dell’inclusione degli utili extra-bilancio accertati all’interno della nozione di “utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalla società”, con conseguente applicazione della limitazione del 40% prevista dalla citata norma.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di seconde cure, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 44, 45, 47 del TUIR, per avere la pronuncia errato nel limitare al 40% i redditi accertati in capo al socio, avendo i giudici ritenuto che tale limitazione fosse applicabile anche con riferimento agli utili extra-bilancio.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha posto l’accento su quanto previsto dal dettato normativo all’epoca vigente, che – quanto alla presunzione di distribuzione – operava un espresso riferimento all’utile esposto dalla società nel bilancio dell’esercizio, nonché alle riserve non in sospensione di imposta.

Di conseguenza, prosegue la Corte, è da considerarsi erronea l’estensione dell’applicazione della disposizione in esame ad utili che non abbiano un positivo riscontro della loro effettiva maturazione per effetto dell’inserimento nel bilancio e, qualora siano stati accertati per altra via, saranno da imputare al socio in misura piena senza scontare alcuna limitazione.

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