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Sull’esenzione fiscale delle donazioni di partecipazioni di controllo

14 Novembre 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

La donazione della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, di una partecipazione di controllo societario, può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, c. 4-ter, del D. Lgs. n. 346/1990, quando è accompagnata dal trasferimento della maggioranza dei diritti di voto al nudo proprietario, mediante convenzione che deroga all’articolo 2352 C.c., il quale attribuisce il diritto di voto all’usufruttuario “salvo convenzione contraria”. 

L’esenzione dall’imposta di successione opera, quindi, anche se il donante mantiene l’usufrutto sulle quote, purché i donatari acquisiscano, tramite apposita convenzione, il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile e lo conservino per almeno cinque anni

Questo il principio di diritto espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 271 del 23 ottobre 2025

L’art. 3, comma 4-ter, del citato d.lgs. 346/1990 – come modificato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – prevede l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti a favore di discendenti e coniuge di aziende, rami d’azienda o partecipazioni, a condizione che sussista e sia mantenuto il controllo (o, per le aziende, la prosecuzione dell’attività) per almeno cinque anni.

Per le partecipazioni in società di capitali, il beneficio è riconosciuto limitatamente a quelle che conferiscono o integrano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) c.c. 

Nel caso esaminato, la contribuente – titolare del 96,3% di una holding industriale – intendeva donare ai figli, in comunione, la nuda proprietà di una quota del 95%, riservando per sé l’usufrutto e mantenendo la proprietà piena di una quota minoritaria pari all’1,3%. 

Nell’atto di donazione, mediante apposita convenzione, la donante avrebbe trasferito ai figli la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria, così da attribuire loro il controllo societario

L’Agenzia ha ritenuto che tale schema integri le condizioni di legge, ancorché, nel caso di specie ci si trovasse in presenza anche di diritti particolari attribuiti alla donante-usufruttuaria dallo statuto della  (quali poteri di convocazione, veto su alcune materie o diritto agli utili), in quanto tali prerogative non incidono sul controllo di diritto trasferito ai donatari. 

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3 maggio 2017, n. 10726), l’Amministrazione finanziaria ha ricordato infatti che il controllo di diritto sussiste in presenza della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, configurando una presunzione assoluta, indipendentemente da altri speciali prerogative riservate a diversi soggetti disposte da particolari clausole statutarie. 

Inoltre, è stata confermata l’applicabilità dell’agevolazione anche ai trasferimenti di partecipazioni a favore della comunione (Risposta ad interpello 18 marzo 2024, n. 72) a condizione che i diritti siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti, ai sensi dell’articolo 2347 c.c. Nel caso di specie, tale rappresentante era stato individuato in uno dei due figli donatari. 

Pertanto, l’Agenzia ha concluso che la donazione configurata può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, cit., ferma restando la necessità che i beneficiari rendano, contestualmente all’atto di donazione, la dichiarazione d’impegno al mantenimento del controllo per cinque anni, come prescritto dalla norma, a pena di decadenza dal beneficio.


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