Il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 5187 del 28 maggio 2025 (Pres. E.C. Lucchini Guastalla, Rel. G. Puddu), si è pronunciato in merito alla legittimità della variazione di condizioni economiche concordata con uno solo degli intestatari del conto corrente cointestato.
In particolare, nel caso di specie, uno dei cointestatari aveva rilevato dall’estratto conto al 30 settembre 2024 la modifica del tasso creditore e l’applicazione di spese di tenuta conto, a far data 24 maggio 2024, in assenza di modifica unilaterale giustificata o accettazione di condizioni peggiorative da parte di tutti i titolari del rapporto.
Il ricorso è stato respinto dal Collegio torinese in quanto dall’estratto del contratto di conto corrente in atti si evinceva che risultava pattuita la facoltà dei cointestatari di operare disgiuntamente sul rapporto medesimo ed erano altresì espressamente indicati i casi in cui fosse richiesta la firma congiunta, tra i quali non risultavano comprese le modifiche contrattuali.
Nel caso di specie, le modifiche erano state accettate da uno solo dei cointestatari.
Ad avviso del Collegio, alla luce delle circostanze emerse, della normativa vigente e della documentazione contrattuale in atti, ed in conformità con l’orientamento dei Collegi, deve ritenersi che «la modifica delle condizioni negoziali inerente la gestione del rapporto e non la strutturazione del medesimo possa essere apportata disgiuntamente senza necessità del consenso degli altri contitolari» (si richiamano, tra le altre, ABF Milano, decisione n. 17646/2021; ABF Napoli, decisione n. 8104/2016)».
In definitiva, il Collegio sul tema ha statuito che, in un rapporto cointestato, è legittima variazione di condizioni economiche concordata con uno solo degli intestatari del conto corrente poiché tale operazione è esclusa dai casi che richiedono la firma congiunta, espressamente indicati in contratto.