L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 244832/2025, in attuazione dell’art. 1, c. 634-636 della L. 190/2014, stabilisce le modalità operative per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis”, che risultano non registrati nei registri RNA, SIAN e SIPA a causa di errori nelle dichiarazioni fiscali (REDDITI, IRAP, 770) relative al periodo d’imposta 2021.
In particolare, il contribuente viene informato delle anomalie tramite comunicazione inviata al proprio domicilio digitale, ai sensi dell’art. 16, c. 6 e 7, del D.L. 185/2008 e dell’art. 5, c. 1, del D.L. 179/2012 (in aggiunta, le informazioni sono consultabili anche nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale): sarà quindi possibile segnalare eventuali elementi non conosciuti all’Agenzia o errori attraverso modalità indicate nella stessa comunicazione.
Il provvedimento distingue tra due principali situazioni di errore:
- l’uso improprio del codice 999 (campo “Codice aiuto”)
- la compilazione errata di altri campi del prospetto “Aiuti di Stato”.
In entrambi i casi, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative per correggere i dati e beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, nella formulazione antecedente le modifiche del D. Lgs. 87/2024.
L’Agenzia chiarisce che gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici”, gestiti dall’AE ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del MISE n. 115/2017, non sono soggetti a registrazione preventiva, e che l’iscrizione nei registri avviene ex post.
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al GDPR e al Codice Privacy: i dati sono conservati fino all’ottavo anno successivo alla dichiarazione o alla chiusura di eventuali contenziosi.