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Giurisprudenza

Sull’abusività della clausola sulla legge applicabile al contratto

14 Luglio 2025

Giosuè Ansideri, Dottorando in Diritto e Tutela, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Corte di Giustizia UE, C‑279/24, Conclusioni dell’Avvocato Generale R. Norkus, 22 maggio 2025

Di cosa si parla in questo articolo

Con le conclusioni presentate il 22 maggio 2025 nella causa C‑279/24, l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, R. Norkus, si è pronunciato sull’applicazione della clausola di scelta della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in relazione alla disciplina sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Secondo l’Avvocato Generale, «Gli effetti giuridici di ordini di acquisto di prodotti finanziari, comunicati da un consumatore residente nello Stato A, a una banca stabilita nello Stato B, nell’ambito di un rapporto commerciale continuativo, devono essere valutati alla luce della legge designata dalle parti nel contratto che ha dato luogo al rapporto commerciale, anche se, dopo la conclusione di tale contratto, sussistono le condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e le stesse sussistevano al momento dell’effettuazione dei singoli ordini».

In particolare, ha affermato che non è necessario ricorrere a un’interpretazione estensiva dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento n. 593/2008, poiché tale disposizione non consente un mutamento ex post della legge applicabile al contratto in circostanze come quelle del caso di specie.

Al contrario, deve prevalere la legge scelta convenzionalmente dalle parti contraenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Nel caso di specie, un consumatore domiciliato in Italia aveva proposto dinanzi ai giudici austriaci una domanda di risarcimento per le perdite subite a seguito dell’acquisto di prodotti finanziari.

A fondamento della domanda, il ricorrente ha sostenuto che la banca gli avrebbe fornito informazioni e consulenze errate.

Ha inoltre eccepito l’abusività della clausola relativa alla scelta della legge applicabile, poiché – in quanto consumatore – non era stato informato della possibilità di avvalersi della tutela garantita dalle disposizioni imperative del proprio Paese di residenza abituale.

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