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Giurisprudenza

Sulla validità della cessione di credito da parte di società pubblica

3 Marzo 2021

Cassazione Civile, Sez. I, 2 marzo 2021, n. 5664 – Pres. Campanile, Rel. Lamorgese

Di cosa si parla in questo articolo

Ai fini della validità della cessione del credito da parte di una società privata, qualificabile come organismo di diritto pubblico, per il corrispettivo dell’esecuzione di un appalto di servizi, non è richiesto da norme imperative, dunque a pena di nullità, che la selezione del contraente (cessionario) avvenga mediante procedimento di evidenza pubblica, non rientrando la predetta cessione né tra i «servizi bancari e finanziari» di cui all’Allegato II A), richiamato dagli artt. 20, comma 2, e 3, comma 10, del codice degli appalti del 2006 (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), né tra i «servizi esclusi» cui si applicano i principi proconcorrenziali derivanti dai trattati europei, ai sensi dell’art. 27 del medesimo codice (applicabile ratione temporis); inoltre, la cessione di credito è un contratto «attivo» al quale i suddetti principi sono stati estesi da normativa entrata in vigore solo successivamente (art. 4 del codice del 2016, come modificato dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), inoltre applicabile alle sole amministrazioni statali, a norma dell’art. 3 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. 5.- Sono estranee all’ambito oggettivo del presente giudizio le questioni concernenti la validità del rapporto sostanziale, inerente alla prestazione di servizi in favore della «PCM», e la sussistenza dei crediti cui si riferiscono le contestate cessioni.

 

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