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Giurisprudenza

Sulla prova della cessione dei crediti in blocco: titolo esecutivo “complesso”?

13 Aprile 2026

Sentenza segnalata dal Dott. Michele Papa, dell’Ufficio per il processo presso il Tribunale di Brindisi

Tribunale di Brindisi, 17 febbraio 2026 – G.I. Dott. Natali

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 17 febbraio 2026 (G.I. Dott. Natali), si è espresso sulla prova della cessione dei crediti in blocco e sulla possibile ricostruzione della stessa quale titolo esecutivo c.d. complesso, derivante dalla combinazione di una pluralità di vicende successorie, che necessitano tutte dei requisiti di forma di cui all’art. 474 C.p.c. (atto pubblico o della scrittura privata autenticata).

Più nel dettaglio, si afferma che, dopo l’arresto delle S.U. n. 5968/2025, potrebbe rinvenirsi un fondamento interpretativo, a livello sistematico, alla ricostruzione della cessione dei crediti in blocco, quale titolo esecutivo c.d. complesso, derivante dalla combinazione di una pluralità di vicende successorie, tutte abbisognanti della forma qualificata di cui all’art. 474 C.p.c., ovvero quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Le Sezioni Unite, infatti – recependo formalmente la categoria del titolo esecutivo c.d. complesso – hanno affermato che, ove il mutuo sia condizionato e non cauzionato, sia necessario – ai fini della configurabilità di un valido titolo esecutivo – di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario (ovvero del mutuo), che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma.

Ciò al fine di consentire l’osservanza dei requisiti formali, in materia di titolo esecutivo, imposti dall’art. 474 C.p.c.

Sulla prova della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB

Il Tribunale, preliminarmente, ripercorre i tre orientamenti giurisprudenziali attualmente in essere relativi alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell’effettiva traslazione del credito nell’ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB:

  • secondo un orientamento sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821)
  • secondo l’orientamento maggioritario, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione,  ma non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere (cfr.  Cass., 2.03. 2016, n. 4116 e Cass., 28.02. 2020, n. 5617): da qui l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020), anche mediante un estratto autenticato dell’atto di cessione notarile
  • qualche pronuncia (in adesione ad un orientamento “mediano”) ha prefigurato idoneo il ricorso alla prova presuntiva della cessione dei crediti in blocco, ovvero provando una pluralità di circostanze convergenti; si controverte quindi sull’idoneità probatoria (indiziaria o indiretta):
    • della produzione giudiziale dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall’indicazione del correlato «NDG»
    • della produzione giudiziale delle lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione
    • della produzione giudiziale della dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s’invoca una valenza “latamente confessoria”.

Il Tribunale, pur aderendo all’orientamento “mediano”, ritiene che non sia ammessa una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti non “disinteressate”, anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.

E ciò, soprattutto alla luce delle recentissime pronunce  della Cassazione del 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852, che hanno confermato in capo al cessionario un onere probatorio rigoroso e articolato: pertanto, non è sufficiente il mero possesso di documenti inerenti il credito, né la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente, essendo invece necessaria la prova puntuale della riferibilità del credito al novero di quelli ceduti e della sua effettiva traslatio nonché la prova che il credito oggetto di causa non sia tra quelli esclusi dalla cessione.

Il Tribunale quindi non accoglie la tesi secondo cui la prova della notifica erga omnes a mezzo pubblicazione in G.U. sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione, in quanto trattasi infatti di un dato che, al più, può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze gravi precise e concordanti, che convergano univocamente nel dimostrare la ricomprensione nella cessione in blocco ex art. 58 TUB della posizione creditoria intimata ed oggetto dell’odierna controversa.

Nel caso di specie, la convenuta opposta SPV cessionaria del credito, aveva fornito:

  • l’avviso di pubblicazione di cui alla G.U.
  • la dichiarazione della cedente attestante l’inclusione del credito scaturente dal mutuo fondiario nella cessione in blocco ex art. 58 TUB
  • l’elenco dei debitori inclusi nella predetta cessione in blocco (estratto dal relativo sito internet) in cui risultava riportato il credito in questione
  • la prova documentale diretta costituita dalla copia del  contratto di cessione in blocco debitamente sottoscritto dalla cedente  e dalla cessionaria, con relativa traduzione in lingua italiana
  • l’elenco crediti ceduti  “allegato 1” del contratto, con le posizioni debitorie e correlate anagrafiche

Pertanto, il Tribunale ritiene che la tale “copiosa documentazione prodotta dall’opposta”, unitamente al possesso da parte della medesima di copia conforme all’originale del contratto di mutuo fondiario, costituisca piena prova dell’effettiva titolarità del credito intimato in pagamento.

La cessione dei crediti in blocco quale titolo esecutivo c.d. complesso, necessitante la forma dell’atto pubblico

Tuttavia – in ordine alla prova della validità del titolo esecutivo azionato dalla SPV – il Tribunale ha rilevato un profilo di criticità costituito dal fatto che il contratto di cessione dei crediti in blocco ex artt. 58 TUB e 1 e 4 L n. 130/1999, redatto in mera scrittura privata tra le parti, risultava privo della forma dell’atto pubblico o quantomeno di quella della scrittura privata autenticata espressamente prescritta con riguardo ai titoli esecutivi c.d. negoziali dall’art. 474 c.p.c.

La convenuta, ai fini della legittima e valida formulazione del precetto ex art. 480 c.p.c. basata su valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., nella sua qualità di cessionaria del credito scaturente dal mutuo fondiario, avrebbe dovuto produrre, oltre al mutuo fondiario, anche un atto pubblico ex art. 474 c. 2 n. 3) c.p.c., ovvero, anche una scrittura privata autenticata ex art. 474 comma 2 n. 2) c.p.c., formalmente idonei ad integrare il titolo esecutivo negoziale atto a consentirle l’intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. e la successiva azione esecutiva nei confronti del debitore opponente.

Secondo il Tribunale, infatti, la cessione del credito derivante dal mutuo bancario, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell’art. 474 C.p.c.), può essere inquadrata quale parte di un “titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva” e, in quanto tale, deve rispettare la forma qualificata di cui al disposto dell’art. 474 c. 2 nn. 2 e 3 c.p.c. (atto pubblico o privata autenticata) per essere azionabile in executivis.

Tale ricostruzione presuppone per il Tribunale che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso, quale “fattispecie in fieri”, comprensiva di n. 2 elementi sostanziali:

  • l’atto di mutuo originario
  • la cessione del credito da esso derivante nonché dell’ulteriore elemento formale essenziale e indefettibile della predetta forma qualifica ex art. 474 comma 2 nn. 2) e 3) per entrambi gli atti.

Come desumibile dal tenore dell’art. 474 c.p.c., il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale (sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva): quanto ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell’obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria.

Infatti, ricorda il Tribunale, nell’ipotesi che un’ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all’esecuzione non sempre rimanga quello originario: ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis della creditrice.

Lo stesso principio interpretativo, per il Tribunale, deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione negoziale.

Pertanto, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi c.d. negoziali , per così dire “complessi o compositi”, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti e che, in dette ipotesi, in ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti:

  • l’atto ovvero i plurimi atti in cui si articola la fattispecie complessa devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata
  • l’essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata. L’elemento scriminante è, dunque, la forma pubblica o almeno quella della scrittura privata autenticata.

Le oscillazioni interpretative con riguardo alla configurabilità della fattispecie del titolo esecutivo “complesso o a formazione progressiva, anche con riguardo al titolo di formazione negoziale, sembrano destinate a sopirsi – secondo il Tribunale – dopo l’arresto delle S.U. del marzo 2025 con riguardo al c.d. “mutuo condizionato”, per il quale (diversamente dal “cauzionato”), “vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma”.

Solo in tale ipotesi il mutuo, per le SS.UU. citate, si configurerebbe come idoneo titolo esecutivo, solo se di tipo complesso e, quindi, che necessita della forma qualificata di cui all’art. 474 C.p.c. per ogni suo elemento costitutivo.

Sotto tale profilo, pertanto, secondo il Tribunale “dovrebbe conseguire l’idoneità della cessione ex art. 1260 e ss C.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell’istituto di credito mutuante – a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo esecutivo negoziale di tipo complesso.  Ciò sempre che rivesta la particolare forma qualificata prescritta dalla norma codicistica (atto pubblico o scrittura privata autenticata)“.

Quanto al caso di specie, quindi, la cessionaria, ai fini dell’intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. e della successiva azione esecutiva, a parere del Tribunale non poteva avvalersi dei requisiti di forma del contratto di mutuo nominativamente intestato all’istituto bancario cedente, laddove invece il contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB non riveste la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ad implementazione dell’atto pubblico di mutuo fondiario, ai fini della configurabilità e sussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo negoziale complesso.  

Tale difetto dei requisiti formali prescritti  dall’art. 474 c.p.c. con riguardo alla cessione in blocco ex art. 58 TUB, in sostanza, determina per il Tribunale l’insussistenza nel caso di specie di titolo esecutivo negoziale c.d. complesso.

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