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Giurisprudenza

Sulla prova della cessione dei crediti in blocco

20 Maggio 2025

Tribunale Ordinario di Massa, 4 febbraio 2025 – Pres. Giuntoli, Rel. Pellegri

Di cosa si parla in questo articolo

Con provvedimento reso in data 4 febbraio 2025, il Tribunale di Massa è tornato a pronunciarsi in ordine all’onere della prova gravante sulla cessionaria, in relazione all’inclusione di crediti controversi nell’ambito di una cessione in blocco, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993.

La questione oggetto del giudizio traeva origine da un reclamo proposto avverso l’ordinanza con cui era stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del pignoramento di un credito, che la parte attrice sosteneva non essere compreso tra quelli oggetto di cessione in blocco.

In particolare, i reclamanti avevano censurato la statuizione sulla legittimazione attiva della creditrice procedente, lamentando l’assenza di idonea prova dell’inclusione del credito azionato nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti in blocco.

Costoro, a fondamento della propria posizione, eccepivano che la dichiarazione del cedente, addotta dalla creditrice a conferma dell’inclusione del credito oggetto di causa, fosse inammissibile ai sensi dell’art. 2721 c.c., trattandosi di un documento privo di data certa, successivo all’operazione di cessione e privo dell’indicazione del nominativo del soggetto dichiarante, costituendo, in sostanza, una testimonianza scritta non utilizzabile.

Il Collegio ha condiviso tale impostazione, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di prova di cessione di crediti in blocco (Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023; Cass. n. 9412 del 5 aprile 2023) secondo cui la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 TUB, sostituisce gli adempimenti di cui all’art. 1264 c.c. (notifica o accettazione del debitore ceduto), ma non esonera la cessionaria dall’onere di provare l’inclusione del credito specifico, nell’ambito della cessione in blocco, quando agisce in giudizio quale successore a titolo particolare.

Il Tribunale osserva come l’onere probatorio gravante sulla cessionaria possa dirsi assolto solo qualora l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni sufficientemente chiare e univoche, tali da consentire l’immediata e certa riconducibilità del credito azionato tra quelli oggetto della cessione in blocco.

In assenza di tali requisiti, ai fini della prova dell’inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione in blocco, si rende necessaria la produzione del contratto di cessione – con i relativi allegati – ovvero di altra documentazione idonea a comprovare l’effettivo trasferimento del credito specifico.

Nel caso di specie, l’avviso pubblicato risulta privo di indicazioni idonee a identificare in modo univoco il credito oggetto di causa.

Né può supplire a tale lacuna la dichiarazione resa dal cedente, la quale è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 2721 c.c., in quanto assimilabile a testimonianza scritta,  priva di data certa, di identificazione del dichiarante e redatta successivamente all’operazione di cessione.

Alla luce di tali rilievi, il Tribunale ha concluso per la mancata dimostrazione della titolarità del credito azionato da parte della creditrice procedente.

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