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Giurisprudenza

Sulla prova dell’esistenza di una delega ad operare su conto corrente

24 Marzo 2020

Giuseppe Spataro

Cassazione Civile, Sez. III, 21 novembre 2019 n. 30313 – Pres. Armano, Rel. Moscarini

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla tematica relativa alla delega in favore di terzi ad operare sui conti correnti bancari.

Analizzando la lamentata violazione e falsa applicazione degli articoli 1392 e 1403 c.c. e dell’articolo 117 del Testo Unico Bancario (di seguito, il “T.U.B.”), la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 31 maggio 2017, ha ritenuto di attribuire natura dirimente alla questione dell’esistenza, validità ed efficacia della delega conferita da parte attrice, quale aspetto decisivo ai fini dell’accoglimento o del rigetto del gravame. A tal proposito, la Corte di Appello ha segnalato come anche nel giudizio di primo grado si sia rilevato come il modulo della delega presentasse delle “significative irregolarità” tra cui, a titolo esemplificativo, l’inserimento successivo del nominativo, sia nella delega e sia nello specimen, rispetto alla data di apertura del conto corrente.

Dunque, la Corte di Appello, confermando le statuizioni del primo grado, è arrivata a precisare come il riempimento, in più tempi, del modulo di delega non possa determinare, ipso facto, la presenza di irregolarità destinate a rilevare come causa di invalidità della delega stessa e, perciò, la questione della “contestualità” tra il rilascio della procura e l’apertura del conto corrente non è da considerarsi elemento rilevante.

Ciò che, invece, la Suprema Corte ha ritenuto rilevante è come il consenso di parte attrice al conferimento della delega potesse esser desunto da una serie di comportamenti della stessa ed, in particolare: (i) dalla mancata contestazione degli estratti conto trimestrali, dai quali risultava de plano l’operatività del marito; (ii) da operazioni sul c/c disposte dall’attrice o da suoi familiari; (iii) da dichiarazioni dell’attrice che presupponevano il conferimento della procura ad operare sul conto corrente; (iv) dall’utilizzo promiscuo dei carnet di assegni e infine, (vi) dalla dichiarazione di revoca della delega effettuata dall’attrice, senza alcuna riserva o contestazione circa il potere di rappresentanza.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha, cosi, statuito il principio per cui, in tema di contratto di conto corrente bancario, considerato che il T.U.B. non prescrive che la procura per operare su conto corrente ad altri intestato debba rivestire forma scritta ad substantiam, l’esistenza di una delega in favore di terzi ad operare sul conto corrente – e quindi il consenso del titolare del rapporto al conferimento ad altri di tale potere – può essere desunta anche dal comportamento del soggetto presunto delegante.

 

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