Il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 674 del 26 gennaio 2026 (Pres. Lucchini Guastalla, Rel. Greco), si è pronunciato in merito ai doveri di buona fede e correttezza della banca nel recesso dal rapporto di conto corrente.
In particolare, la controversia originava dal recesso esercitato dalla banca dal conto corrente e dall’annesso servizio di trading in essere tra le parti. La ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente e sottoscrittrice di prodotti finanziari, affermava che, mentre visualizzava il rendimento favorevole di un acquisto di crypto–asset, riceveva una comunicazione della banca di blocco immediato del conto. Questo blocco avrebbe determinato la perdita del ricavo atteso da quell’acquisto.
La banca, dal canto proprio, dimostrava di aver esercitato il diritto di recesso con un preavviso di 60 giorni, debitamente comunicato, e di aver avvisato, tra le altre cose, del fatto che durante il tempo necessario alla chiusura del processo, il valore degli strumenti finanziari sarebbe potuto salire o scendere, con eventuale perdita del capitale inizialmente investito. La chiusura del conto, poi, derivava da processo di revisione preceduto da un controllo addizionale avente come esito l’impossibilità di offrire alla ricorrente prodotti bancari.
Il Collegio ha rilevato che la pattuizione era conforme all’art. 126-septies del T.U.B. e che, secondo la posizione maggioritaria dell’ABF “l’art. 126-septies T.U.B. individua un’ipotesi di recesso ad nutum, che non rende necessaria una motivazione specifica da parte dell’intermediario; d’altra parte, il prestatore dei servizi di pagamento è tenuto al rispetto dei principi di buona fede e correttezza: pertanto, l’esercizio della facoltà di recesso in modo non conforme a tali principi potrebbe dare luogo al diritto del cliente al risarcimento degli eventuali danni patiti“.
Il ricorso è stato rigettato dal Collegio torinese in quanto, nel caso di specie, non sono stati ravvisati “evidenti comportamenti della banca resistente contrari a buona fede e correttezza in sede di recesso dai rapporti. D’altro canto, il ricorrente non ha comunque prodotto in atti adeguate evidenze probatorie circa il danno asseritamente subito, quantificato nella misura di euro 300,00 quale perdita pecuniaria derivante dalle “transazioni bloccate” e dalla quota di capitale investito e non recuperato, a causa del blocco del servizio di trading, che ha determinato una perdita di valore degli strumenti di investimento originariamente sottoscritti“.

