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Flash News

Sulla frequenza delle segnalazioni delle Autorità di risoluzione

11 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/519 del 10 marzo 2026, che modifica le norme tecniche di attuazione della BRRD, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 per quanto riguarda la frequenza delle segnalazioni e le informazioni da segnalare da parte delle Autorità di risoluzione.

La Direttiva (UE) 2024/1174 ha modificato alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) stabilito dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD), per cui le autorità di risoluzione non dovrebbero determinare il MREL per le entità soggette a liquidazione, tranne nei casi in cui la fissazione di un MREL superiore a un importo sufficiente per assorbire le perdite sia necessaria per tutelare la stabilità finanziaria o far fronte al rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi.

La direttiva ha inoltre aumentato il numero di situazioni che consentono alle autorità di risoluzione di determinare il MREL su base consolidata.

Pertanto, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 deve essere modificato per rispecchiare tali modifiche del quadro MREL nelle informazioni da trasmettere all’EBA.

Tale regolamento attualmente impone alle autorità di risoluzione di trasmettere all’EBA ogni anno le informazioni relative alla fissazione del MREL; successivamente, EBA combina tali informazioni con le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili ottenute a norma del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763, per elaborare la sua relazione sul MREL in conformità dell’art. 45 terdecies della Direttiva 2014/59/UE, che attualmente ha frequenza semestrale.

L’attuale segnalazione annuale delle informazioni sulla fissazione del MREL implica che le decisioni relative al MREL adottate dalle autorità di risoluzione dopo la pertinente data di riferimento non sono trasmesse a EBA né valutate da quest’ultima, e non trovano riscontro nelle sue relazioni, fino all’anno successivo, creando così un disallineamento rispetto alle informazioni più aggiornate sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili.

Per migliorare la capacità di EBA di monitorare e valutare il MREL fissato dalle autorità di risoluzione e la conformità degli enti ai requisiti MREL, le autorità di risoluzione saranno tenute a riferire a EBA con maggiore frequenza in merito alle decisioni relative al MREL, ovvero due volte l’anno.

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