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Giurisprudenza

Sulla fallibilità dell’ente originario successivamente alla sua trasformazione eterogenea

8 Aprile 2021

Domenico Siracusa

Cassazione Civile, Sez. I, 25 Gennaio 2021, n. 1519 – Pres. Genovese, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Corte si sofferma sulla fallibilità di una S.r.l. a seguito della sua trasformazione in una società in associazione sportiva dilettantistica, a cui aveva fatto seguito la cancellazione della prima dal registro delle imprese per avvenuta trasformazione.

Secondo la Corte, è opportuno soffermarsi (i) sia sull’istituto della trasformazione, in particolare quella eterogenea, (ii) sia sull’applicazione dell’art. 10 l. fall., che prevede la fallibilità dell’imprenditore entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Per quanto riguarda il punto (i), secondo la Corte, la trasformazione eterogenea non implica che la struttura originaria dell’ente (S.r.l. nel caso di specie) non sia suscettibile di autonoma considerazione; nel passaggio da S.r.l. a ente dilettantistico non muta il regime di responsabilità relativo alla S.r.l. antecedente al compimento dell’operazione.

Stante quanto sopra, quindi, i creditori di titolo anteriore al verificarsi della trasformazione si avvantaggiano del regime di responsabilità della struttura precedente la trasformazione. La trasformazione non può quindi realizzare “una causa di sottrazione dell’impresa societaria dalla soggezione alle procedure concorsuali” (v. Cass. Civ. 21 febbraio 2020, n. 4737).

Tenuto conto di quanto sopra, la Corte quindi si sofferma sul punto (ii), riguardante l’art. 10 l. fall. che, come noto, prevede la fallibilità dell’ente entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese. Sul punto, la Corte precisa che l’articolo in esame non differenzia il titolo in base al quale la cancellazione avviene, ricomprendendo quindi anche l’ipotesi in cui la società venga cancellata per avvenuta trasformazione.

Pertanto, la trasformazione eterogenea di una società fallibile non è idonea ad impedirne la fallibilità, e la cancellazione dal registro delle imprese dell’ente originario per avvenuta trasformazione è un’ipotesi ricompresa dall’art. 10 l. fall. e quindi l’ente originario può essere dichiarato fallito entro un anno dall’avvenuta cancellazione del registro.

 

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