WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/06


WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Sulla corrispondenza fra IBAN e beneficiario effettivo

19 Giugno 2026

Giosuè Ansideri, Dottorando in Diritto e Tutela, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

ABF Torino, 26 gennaio 2026, n. 673 – Pres. Lucchini Guastalla, Rel. Bani

 

Di cosa si parla in questo articolo
ABF

Il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 673 del 26 gennaio 2026 (Pres. E. Lucchini Guastalla, Rel. E. Bani), si è pronunciato sull’obbligo di verifica della corrispondenza fra l’IBAN ed il beneficiario effettivo, nonché sull’ambito applicativo della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 24 del D.lgs. n. 11/2010.

Il Collegio ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 24 del D.lgs. n. 11/2010 trova applicazione non solo nei confronti del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, ma anche nei confronti del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

A sostegno di tale conclusione, la decisione richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 marzo 2019, causa C-245/18, secondo cui, qualora un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dall’utente, la limitazione di responsabilità prevista dalla disciplina europea opera sia per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia per quello del beneficiario, anche quando l’IBAN indicato non corrisponda al nominativo del beneficiario specificato nell’ordine di pagamento.

Nel caso di specie, la ricorrente, vittima di una truffa telefonica, chiedeva il rimborso delle somme sostenendo che gli intermediari avrebbero dovuto verificare la corrispondenza tra IBAN e beneficiario.

Il Collegio ha tuttavia rilevato che, alla data dell’operazione (24 gennaio 2025), non era ancora entrato in vigore l’obbligo di verifica del beneficiario previsto dal Regolamento (UE) 2024/886. Di conseguenza, applicandosi la disciplina allora vigente, ha escluso la responsabilità degli intermediari e respinto il ricorso.

Di cosa si parla in questo articolo
ABF

WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/09


WEBINAR / 23 settembre
Nuove linee guida EBA sulla POG dei prodotti bancari


L’inclusione dei fattori ESG e dei rischi di greenwashing nel processo di product governance

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/09

Iscriviti alla nostra Newsletter