WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/10


WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Sulla conservazione delle segnalazioni nei SIC

30 Ottobre 2026

Edoardo Cecchinato, dottore di ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova, avvocato

ABF Milano, 9 giugno 2026, n. 5321 – Pres. Tina, Rel. Baldinelli

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 5321 del 9 giugno 2026 (Pres. Tina, Rel. Baldinelli), si è pronunciato sul periodo di conservazione delle segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia, affermando che, “in caso di integrale ripianamento del debito, le informazioni creditizie di tipo negativo debbano essere conservate nei SIC fino a ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi”.

Nel caso di specie, il ricorrente contestava all’intermediario convenuto l’illegittimità di segnalazioni a suo carico presso due sistemi di informazione creditizia (CRIF ed Experian), aventi ad oggetto la revoca per morosità di una carta di credito (avvenuta nel 2023) ed il successivo risanamento della posizione (avvenuto nel 2025).

L’Arbitro, preliminarmente, ha richiamato le previsioni contenute all’art. 6 dell’allegato 2 del Codice di deontologia e di buona condotta dei SIC, in base al quale le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate fino a (a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi, o (b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi, con la precisazione che con l’espressione “regolarizzazione” il Codice, all’art. 1, si riferisce a “l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute (derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui anche a titolo di interessi e spese o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall’adempimento, in particolare a seguito di transazioni o concordati”.

Ciò premesso, il Collegio meneghino ha rilevato come il ricorrente avesse ripianato integralmente il proprio debito solo nel gennaio 2025, sicché è da tale mese che va fatto decorrere il termine per la conservazione delle segnalazioni negative (termine di 24 mesi, considerato il ritardo nella regolarizzazione della posizione superiore a due mensilità).

L’Arbitro, pertanto, ha rigettato il ricorso.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/10


WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/11

Iscriviti alla nostra Newsletter