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Giurisprudenza

Sulla cessione del credito risarcitorio del consumatore verso la banca

14 Novembre 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 09 ottobre 2025, C-80/24 – Pres. I. Jarukaitis, Rel. R. Frendo

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 9 ottobre 2025 (Pres. I. Jarukaitis, Rel. R. Frendo), si è pronunciata sulla cessione del credito risarcitorio vantato da un consumatore verso una banca, ad una società terza incaricata di recupero del credito stesso.

In particolare, si è espressa circa la possibilità, per un consumatore, di cedere a terzi un proprio credito risarcitorio nei confronti di una banca, derivante dalla violazione da parte di quest’ultima degli obblighi informativi previsti dalla normativa attuativa della Direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo (la c.d. Consumer Credit Directive I).

In particolare, il giudice comunitario è stato interrogato sul punto dal Tribunale circondariale di Varsavia-Centro in relazione ad un caso che vedeva un consumatore stipulare con un’impresa terza un contratto di cessione, con il quale le aveva ceduto il diritto di esigere tutti i crediti pecuniari ad esso spettanti nei confronti di una banca per la violazione, da parte di quest’ultima, degli obblighi di informazione previsti dalla normativa attuativa della Consumer Credit Directive.

Il contratto, in particolare, prevedeva che il consumatore ricevesse il 50% dell’importo del credito recuperato e che la cessionaria trattenesse il restante 50%.

La banca, convenuta dalla cessionaria per l’accertamento ed il recupero del credito, oltre a negare di aver violato la normativa consumeristica, sosteneva che il credito non potesse essere ceduto posto che l’art. 22 della Consumer Credit Directive I impegna gli Stati membri a provvedere “affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla [direttiva stessa]”.

Tuttavia, secondo i giudici comunitari, tale previsione “non osta a una normativa nazionale che consente a un consumatore di cedere un credito fondato sulla violazione di un diritto a lui concesso dalle disposizioni nazionali di recepimento di tale direttiva a soggetti terzi non consumatori”.

 Inoltre, la banca sosteneva come il giudice polacco dovesse rivelare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione, ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In particolare, l’art. 7 impegna gli Stati membri a “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”.

Il giudice comunitario, però, interrogato sul punto e rilevato che il merito della controversia tra la cessionaria e la banca non riguardava il contratto di cessione ma il rapporto tra il cedente e la banca, ha affermato che, in base ai citati artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, il giudice nazionale “non è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola di un contratto di cessione di credito concluso da un consumatore qualora la controversia di cui è investito, tra la società cessionaria e un professionista, verta non su tale contratto di cessione, bensì sul credito del consumatore nei confronti di tale professionista”.

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