Il Collegio dell’ABF di Palermo, con decisione n. 7386 del 29 luglio 2025 si è pronunciato in tema di segnalazioni in CRIF, con riferimento alla responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria della posizione debitoria, nonostante l’avvenuta estinzione del debito.
Si ricorda che della casistica correlata alla responsabilità dell’intermediario per mancato tempestivo aggiornamento delle segnalazioni in CRIF, e della ripartizione degli obblighi e delle responsabilità fra intermediario e cessionario del credito, se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar dell’11 dicembre 2025 “Centrale Rischi e SIC: tra novità normative e giurisprudenziali“
Nel caso di specie, l’intermediario aveva rilevato di non avere alcuna responsabilità in ordine ai tempi con cui è stata aggiornata la segnalazione in CRIF, in quanto ciò sarebbe da imputare alla responsabilità della società cessionaria del credito che avrebbe informato della estinzione del debito soltanto in data 23/12/2024.
Il Collegio, per quanto invece concerne la contestata tardività dell’aggiornamento della segnalazione a seguito dell’accordo di rientro a saldo e stralcio e poi dell’integrale pagamento della somma concordata, ha ritenuto quindi di dover escludere qualsiasi responsabilità dell’intermediario, poiché risultava provato che lo stesso avrebbe avuto notizia dell’estinzione soltanto quando ne ha ricevuto comunicazione da parte della società cessionaria del credito: pertanto, la successiva tempistica per procedere all’aggiornamento della segnalazione è da considerare ordinaria e tempestiva.
Il Collegio ritiene infine di non poter accogliere la richiesta risarcimento del danno formulata dal ricorrente, in quanto sprovvista di prova sia in ordine all’esistenza del pregiudizio che sarebbe stato da lui patito sia in ordine alla quantificazione dello stesso.

