COVIP, con lettera inoltrata a Ottobre 2025 ad un fondo pensione negoziale, ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità di consentire il riscatto della posizione individuale da parte dei lavoratori aderenti ad un Fondo pensione, che non possa più essere alimentato dal contributo del datore di lavoro.
Più nel dettaglio, veniva chiesto a COVIP se la posizione previdenziale del lavoratore, aderente ad un fondo pensione, potesse essere oggetto di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (ex art. 10/1 D. Lgs. 124/1993), in quanto tale posizione previdenziale non era più alimentata da ulteriori contributi contrattuali, in ragione di una sopravvenuta modifica dell’attività lavorativa svolta.
COVIP richiama i propri Orientamenti in materia di riscatto della posizione individuale ex art. 14, c. 5, del D. Lgs. 252/2005, in cui si osservava che per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non solo i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori), ma anche quelli di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza).
Pertanto, poiché nel caso in esame sono venuti meno, da un punto di vista sostanziale, i flussi contributivi datoriali futuri connessi all’adesione contrattuale, in ragione del mutato contesto lavorativo dell’aderente, e la nuova situazione lavorativa dell’aderente colloca lo stesso al di fuori dell’area dei destinatari della contribuzione contrattuale al fondo, COVIP ritiene, che tale situazione, nuova e diversa rispetto a quella che ha dato luogo all’adesione del predetto lavoratore al fondo, debba essere qualificata come perdita dei requisiti di partecipazione, come tale legittimante il riscatto da parte dell’aderente dei contributi contrattuali accumulati.