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Sul riscatto dal Fondo per cessazione dei requisiti di partecipazione

29 Settembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

COVIP ha pubblicato la risposta ad un quesito in merito al riscatto dal Fondo di previdenza complementare ex art. 14, c. 5, del D. Lgs. n. 252/2005, da parte di quei lavoratori dipendenti appartenenti a determinati profili professionali, che al raggiungimento dell’età di 60 anni perdono il titolo abilitante allo svolgimento della loro specifica attività lavorativa.

Quando i lavoratori perdono il titolo abilitante per raggiunti limiti di età, cessano contestualmente dal rapporto di lavoro e maturano – se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione – il diritto alla pensione di vecchiaia: l’erogazione decorre però con le cosiddette “finestre”, generando un intervallo temporale tra maturazione del diritto ed effettivo pagamento.

In tali casi, è stato chiesto se sia possibile riconoscere il riscatto dal Fondo per cessazione dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 252/2005: l’Autorità precisa che questi lavoratori hanno titolo innanzitutto a richiedere la prestazione pensionistica complementare ex art. 11, comma 2, D. Lgs. 252/2005, purché abbiano almeno 5 anni di partecipazione.

Secondo la risposta ad un precedente quesito di marzo 2011, il diritto alla prestazione complementare matura con il raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria, indipendentemente dall’effettiva erogazione di quest’ultima.

Quanto al riscatto ex art. 14, c. 5, la COVIP aveva già chiarito sin dal 2009, che la perdita dei requisiti va valutata non solo in termini formali, ma soprattutto sostanziali, con riferimento al venir meno dei flussi contributivi al fondo.

Successivi pronunciamenti (2011, 2013, 2019, 2024) hanno confermato che il riscatto è esercitabile solo se l’iscritto perde effettivamente la possibilità di continuare a beneficiare dei contributi datoriali futuri, per cessazione o modifica del rapporto di lavoro o per destinazione dei contributi ad altra forma pensionistica.

Alla luce di ciò, non si configura una “cessazione dei requisiti di partecipazione” per i lavoratori che, cessato il rapporto e maturati i requisiti anagrafici e contributivi, hanno diritto alla prestazione complementare ex art. 11, comma 2.

Pertanto, essi non possono chiedere il riscatto, ma solo l’erogazione della prestazione pensionistica complementare.

Lo stesso vale per coloro che, pur avendo perso i requisiti in precedenza senza riscattare, giungono successivamente alla maturazione dei requisiti per la prestazione complementare.

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