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Giurisprudenza

Sul procedimento di riduzione facoltativa del capitale

17 Luglio 2020

Francesco Pezone

Cassazione Civile, Sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1187 – Pres. Bisogni, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

La relazione sulla situazione patrimoniale della società prevista dall’articolo 2446 del codice civile dev’essere sottoposta all’assemblea, da parte dell’organo amministrativo, anche nel caso di perdite che riducano il capitale sociale per un valore pari o inferiore ad un terzo.

Tale situazione patrimoniale può essere surrogata dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla società, purché sia assicurata l’esigenza di continuità temporale rispetto alla data di convocazione dell’assemblea e non siano medio temporesopravvenuti fatti significativi, idonei a far supporre che la situazione patrimoniale della società sia mutata.

La valutazione dell’adeguatezza della documentazione messa a disposizione dei soci rispetto alla sua funzione informativa costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione analizza la disciplina procedimentale applicabile ad una particolare fattispecie, non prevista dal codice civile: la riduzione facoltativa del capitale, che può essere deliberata in caso di perdite che abbiano eroso il capitale in misura non superiore ad un terzo.

Tale operazione, infatti, non è contemplata né dall’articolo 2445 – che disciplina la c.d. riduzione reale del capitale sociale – né dagli articoli 2446 e 2447 – che disciplinano la riduzione nominale (obbligatoria) del capitale, rispettivamente, di oltre un terzo e al di sotto del limite legale.

La riduzione facoltativa del capitale, tuttavia, costituisce un’operazione ugualmente idonea ad incidere sulla sfera giuridica sia dei soci, sia dei creditori sociali e, pertanto, deve essere realizzata secondo un procedimento che assicuri idonee garanzie di tutela per entrambe le predette categorie di soggetti.

La Suprema Corte colma la lacuna dell’ordinamento applicando il canone dell’analogia legis, ai sensi dell’articolo 12 cpv delle preleggi, statuendo che alla riduzione facoltativa del capitale deve applicarsi il medesimo procedimento previsto dall’articolo 2446 del codice civile, con i necessari adattamenti dovuti alla ridotta entità della perdita e alla discrezionalità dell’operazione.

In particolare, gli amministratori non sono tenuti a convocare l’assemblea senza indugio, ma, qualora intendano farlo per proporre ai soci la riduzione del capitale, devono sottoporre a questi ultimi la relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata della società, con le osservazioni del collegio sindacale, depositando tutta la documentazione presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell’assemblea.

É opinione ormai consolidata che la situazione patrimoniale debba consistere in un vero e proprio bilancio infra-annuale, redatto secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza prescritti dall’articolo 2423, comma 2, del codice civile. Tale situazione, inoltre, dev’essere quanto più possibile aggiornata; non avendo tuttavia il legislatore stabilito un termine preciso al riguardo, il livello di aggiornamento richiesto dev’essere accertato caso per caso, tenuto conto, da un lato, delle dimensioni e della complessità operativa della società e, dall’altro, di eventuali fatti sopravvenuti rispetto alla data della relazione degli amministratori e idonei a determinare una alterazione significativa della situazione patrimoniale accertata dalla relazione.

Ai fini della valida conclusione dell’operazione sul capitale, la relazione degli amministratori può essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla società, purché esso garantisca, rispetto alla data della convocazione dell’assemblea, quelle esigenze di continuità temporale e attualità informativa necessarie ai fini di una corretta e consapevole espressione del voto da parte dei soci.

La valutazione di adeguatezza del corredo documentale presentato dagli amministratori, ai fini del corretto adempimento degli obblighi informativi sottesi alla disciplina dell’operazione – conclude la Corte – costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, in quanto tale censurabile nel giudizio di legittimità soltanto per vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5 del codice di procedura civile.

 

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