WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04


WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Sul preavviso al cliente della segnalazione in Centrale Rischi

17 Luglio 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

ABF Milano, 28 febbraio 2025, n. 2297 (Pres. A. Tina, Rel. L. Modica)

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 2297 del 28 febbraio 2025 (Pres. Tina, Rel. Modica), si è pronunciato in tema di dovuto preavviso al cliente della segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) della sua posizione “in sofferenza”

In particolare, nel caso di specie, il ricorrente – titolare di una carta di credito revolvingcontestava alcuni addebiti non corrispondenti al piano di ammortamento concordato e chiedeva all’intermediario l’esibizione degli estratti conto e chiarimenti circa il fondamento di alcuni costi addebitatigli, nonché la cancellazione della segnalazione al CRIF quale debitore “in sofferenza”.

L’Arbitro ha accolto l’istanza di cancellazione dalla centrale Rischi, in quanto non era stata rispettata la previsione di cui all’allegato 1 al Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, secondo la quale il preavviso di segnalazione può essere inviato dall’intermediario – previo accordo con l’interessato – attraverso la «messa a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente», purché «il preavviso sia messo a disposizione in un’area riservata alla quale il cliente abbia effettivo accesso e sia accompagnato da un messaggio SMS istantaneo o da una email che allerti il cliente circa la presenza in tale area riservata di una comunicazione importante a lui destinata».

Nel caso di specie, l’intermediario aveva prodotto diverse comunicazioni di preavviso, dichiarando di averle inviato all’area riservata del sito web.

Tuttavia, non forniva evidenza informatica da cui rilevare l’ID del cliente e in via generale l’accessibilità all’area riservata, né dimostrava la necessaria contestuale notifica di un SMS o di un’e-mail.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04


WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 15/05

Iscriviti alla nostra Newsletter